I lavori condominiali sono obbligatori anche per i condomini non favorevoli
buongiorno. I miei condomini vogliono fare dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, per una spesa di 10.000 Euro a famiglia. In questo momento non posso sostenere questa spesa e rischierei di non riuscire a pagare.
La delibera può costringermi a impegnarmi in una spesa che, potendo scegliere, non farei mai sapendola superiore alle mie attuali possibilità economiche?Grazie mille per la vostra attenzione Se possibile vi chiederei di integrare la richiesta che ho formulato indicandomi anche quale deve essere la maggioranza necessaria per la delibera straordinaria e se e quante deleghe possono essere valide.
Sì, la delibera è cogente ed obbligatoria anche nei confronti dei condomini che non hanno dato voto favorevole ovvero assenti/astenuti.
Poiché si tratta di opere di manutenzione straordinaria (anche in considerazione della loro entità ed onerosità), esse devono essere deliberate dall’assemblea condominiale, ai sensi dell'articolo 1135 I comma numero 4 del codice civile.
Art. 1135 del codice civile. Attribuzioni dell'assemblea dei condomini.
Oltre quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4)alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.
Con quale maggioranza ?
Ai sensi dell’art. 1136, quarto comma, del codice civile, per le le riparazioni straordinarie di notevole entità è necessario che la deliberazione sia votata dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi. Riporto il testo della norma:
“Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio”.
L'art. 67 disposizioni di attuazione codice civile, attribuisce a ogni condomino la possibilità di intervenire all'assemblea condominiale anche a mezzo di rappresentante.
- Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
- Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice.
- All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.