Posizionamento cassonetti per la raccolta differenziata in condominio
Sono amministratore di un condominio che ha la fortuna di avere un cortile interno. La posizione dei cassonetti condominiali avviene quindi in tale cortile interno. Al piano terra del condominio vi sono due attività commerciali che per la loro gestione sono dotati di propri contenitori (organico e indifferenziato da 120 lt.). Ognuno di loro posiziona quindi i propri contenitori nei pressi di quelli condominiali. Alcuni condomini sollevano l'eccezione che dovrebbero tenerseli all'interno della loro attività (vi è la evidente difficoltà dovuta alla dimensione dei cassonetti).
Io riterrei che ai sensi dell'art. 1102 del Cod. Civile possono anche loro "servirsi della cosa omune" perché non impediscono agli altri condomini di fare altrettanto. E' mia intenzione portare tale argomento in assemblea di condominio però vorrei avere un supporto legale e quindi un vostro parere. Grazie
Sarò molto concreto nella mia esposizione: la condotta delle attività commerciali ubicate al piano terra è perfettamente legale.
E' conforme all'articolo 1102 del codice civile, in quanto il posizionamento dei loro bidoni privati non costituisce impedimento per gli altri condomini.
E' conforme all'articolo 844 del codice civile, in quanto non possiamo parlare certamente di immissioni nocive di odori per gli altri condomini, visto che comunque l'area sarebbe adibita alla raccolta differenziata. Come dire … un cassonetto della differenziata aggiuntivo non provoca problemi concreti di immissioni nocive di cui all'articolo 844 del codice civile.
E' conforme alle norme che tutelano il decoro dell'edificio condominiale (articolo 1120 ultimo comma del codice civile), visto che i cassonetti privati non sono ubicati dinanzi alla facciata principale del condominio, ma accanto ai bidoni condominiali. Anche in questo caso … un cassonetto della differenziata aggiuntivo non provoca una lesione del decoro dell'edificio !
Tanto premesso, pur essendo perfettamente legale, l'assemblea condominiale può procedere con una delibera che regolamenti il posizionamento dei bidoni e che vieti l'apposizione in aree comuni dei bidoni privati.
Per quanto riguarda i condomini, il posizionamento dei cassonetti per la raccolta differenziata di proprietà condominiale deve essere stabilito tramite assemblea. In questo caso, la proposta di posizionamento deve essere approvata con la maggioranza del 50%+1 degli intervenuti e 500 millesimi (art. 1136 II comma del codice civile). A mezzo di tale delibera è possibile vietare agli imprenditori del piano terra di posizionare i cassonetti privati nell'area comune.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.