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Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato

5 Consulenze:

1 - Installazione di una rete per gatti sul balcone dell'appartamento condominiale





Su quali elementi giuridici posso far leva al fine di poter installare una rete per gatti nel mio balcone (maglie larghe, trasparente, impatto visivo quasi nullo) al fine di non avere problemi con i condomini?
L'amministrazione, verbalmente, conferma tale fattibilità, ma trattandosi di proprietà privata, non si espone in modo scritto a lasciare un nulla osta.

Come posso muovermi?

Grazie in anticipo

RISPOSTA

E' un tuo diritto installarla sulla tua proprietà, senza chiedere l'autorizzazione di nessuno. Non ti deve autorizzare l'amministratore, in quanto la rete sarà apposta sulla tua proprietà, né ti deve autorizzare l'assemblea di condominio, poiché

-la tua rete non lede il decoro architettonico dell'edificio, in quanto da terra, si fa persino fatica a scorgerla

-la rete è apposta per motivi di sicurezza della tua proprietà e per motivi di igiene della tua persona; si tratta di esigenze prioritarie rispetto ad aspetti architettonici dell'edificio che, ribadisco, non sono affatto lesi da codesta rete.

Non ha nemmeno senso scrivere raccomandate a/r agli altri inquilini, poiché si tratta della TUA proprietà e non di parti comuni dell'edificio condominiale.

Premesso che la rete è assolutamente legale, sarà altrettanto legale la colonia felina che occupa il tuo condominio ? Non vorrei che guardassimo il dito e non la luna … a mio parere, ad essere illegale è la presenza della stessa colonia felina nel condomino !!! Sono gatti castrati, sono tenuti sotto controllo secondo la normativa ad hoc della tua regione ?

Il mio consiglio è di mettere la rete senza avvisare nessuno e senza chiedere il permesso a nessuno trattandosi di tua proprietà.
Non vorrei che chiedendo permessi che non dovresti nemmeno chiedere, qualche sciocco possa sollevare problemi giuridici che nemmeno esistono !
Non so se ho reso l'idea …

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Rete per gatti in condominio su balcone di proprietà





Buongiorno.
Voglio mettere una rete trasparente sul balcone a nord per proteggere i miei gatti ed evitare che scappino. Due anni fa l’assemblea mi ha vietato di metterla e mi ha dato il permesso di installarla sul balcone a sud perché si trova sul retro (dove peraltro non mi interessava metterla perché c’è il sole), ma non a nord perché è frontale, sopra l’ingresso del condominio. Ho letto che nessuno può impedirmelo, se non un giudice in sede giudiziale, se ritiene che sia leso il decoro del palazzo (ma non si vede neanche!). Ho letto anche che il balcone è una mia proprietà, e la delibera dell’assemblea non ha valore (quindi c’è stata incompetenza o malafede da parte dell’amministratore).
Il mio dubbio è: la vicina del piano di sopra potrebbe farmi problemi perché la rete si aggancia alla soletta del suo balcone?
A quanto pare sì, anche se mi ha già “concesso” di metterla dall’altra parte (alle votazioni si è astenuta). Inoltre nel palazzo ci sono tende da sole fissate ai balconi sovrastanti.
In allegato invio quanto riportato al riguardo nel verbale d’assemblea del xx/xx/xxxx (non si è mai più tornati sull’argomento), una foto del balcone su cui ho installato la rete, e una foto del balcone su cui voglio installarla ora.

Avevo pensato di installare la rete ancorandola alle colonne (mi costerebbe di più perché va messa una struttura in acciaio superiore, il che tra l’altro appesantirebbe ulteriormente l’estetica), ma temo che le colonne, in quanto “decori” siano considerate bene comune e quindi non risolverei il problema. Il lavoro ha un costo di 600 euro, con l’ancoraggio a soffitto 540 euro.

Ho bisogno di un consiglio su come procedere per non incappare in fastidiosi problemi legali. Grazie.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Confermo che non si tratta di una materia di competenza dell'assemblea condominiale.
In caso di lesione del decoro della facciata del fabbricato, ciascun condomino avrebbe titolo per ricorrere al giudice, a tutela del decoro condominiale. Il giudice ovviamente deciderà se ordinare la rimozione della rete trasparente oppure sentenziare che la stessa non rappresenta una lesione del decoro del fabbricato condominiale.
Si tratta di un balcone aggettante ossia quello prospiciente alla facciata dell’edificio, che fuoriesce dalla linea verticale del palazzo. E' un prolungamento dell’appartamento e, pertanto, è di proprietà del relativo titolare. Secondo la sentenza della Cassazione n. 14576/2004 del 30.07.2004, “la soletta del balcone aggettante sebbene funga da copertura del piano sottostante, non può comunque considerarsi al servizio di entrambi gli appartamenti e quindi non è una parte che entra in comunione tra i due. La sua funzione principale resta quella di sostegno del balcone sovrastante e, di conseguenza, le spese di manutenzione spettano solo al relativo proprietario. Quindi, il titolare dell’appartamento al piano di sotto non può sfruttare la soletta del balcone superiore senza prima chiedere il permesso al vicino”.
Per agganciare la rete alla soletta del balcone del piano sovrastante, occorre il consenso del proprietario del piano sovrastante!

Le colonne invece sono elementi estetici ed architettonici, volti ad abbellire l’estetica della facciata dell’edificio, quindi di competenza condominiale. Probabilmente hanno anche una funzione di sostegno dell'edificio, quindi a maggior ragione sono di competenza condominiale!
Agganciare la rete alle colonne, presuppone il consenso dell'assemblea condominiale (come se il condominio fosse il “proprietario” delle colonne, al pari della soletta del piano sovrastante … ) … temo che non sarà semplice avere dalla tue parte i millesimi necessari per far passare la tua proposta in assemblea condominiale ! Non è possibile l'aggancio alle colonne senza consenso dell'assemblea condominiale! Sono di proprietà del condominio …

Ritengo che sia molto più semplice ottenere il consenso del proprietario del piano sovrastante! L’alternativa? sarebbe opportuno acquistare una rete che non necessita ancoraggio né alla soletta sovrastante né alle colonne; magari ancorata soltanto al tuo balcone.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

3 - Rete balcone condominiale sicurezza gatti struttura rimovibile





Buongiorno,
Mi sono appena trasferita come. proprietaria in un appartamento in provincia di Cesena, ubicato all'ultimo piano di 3, con terrazzo loggiato che ho fatto chiudere per la sicurezza dei miei gatti (adottati da un gattile dove presto volontariato) e non abituati all' esposizione esterna di alcun genere. 
Tale struttura è stata installata da una ditta specializzata ed esclusivamente per la messa sicurezza animali e la struttura è rimovibile e in armonia con l' ambiente.
L' amministratrice nella giornata di ieri 01/06/22 mi ha comunicato che tutti i civici ( il mio civico fa parte di un complesso residenziale insieme ad altri 6 civici) stanno raccogliendo firme da consegnare al comune per farmi rimuovere le reti perché dicono siano brutte ( in tutti gli edifici ci sono tende, tendaggi, gazebo, grigliati in legno di ogni genere se nonché motori condizionatori e inferriate fisse antiintrusione. 

RISPOSTA

Il concetto di “brutto” oppure di “bello” è giuridicamente irrilevante.
L'ordinamento giuridico non tutela il bello per sanzionare il brutto … ma prevede norme a tutela del decoro dell'immobile condominiale.
Forse dovremmo chiederci se questa struttura potrebbe ledere il decoro architettonico dell'edificio condominiale.
Ma allora cos'è il decoro architettonico dell'edificio condominiale?
L'estetica conferita allo stabile dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante, atta ad imprimere alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia, come ben evidenziato dalla sentenza della Cassazione del 8-6-1995, n. 6496. Ai sensi dell’art. 1120 II comma del codice civile, sono vietate le innovazioni che alterino il decoro architettonico dello stabile.
Attenzione: il divieto di innovazioni che alterino il decoro estetico ed architettonico dell’edificio opera esclusivamente nei rapporti tra i condòmini (Cassazione sentenza 27-4-1989, n. 1954); tanto premesso, la vertenza non riguarda gli abitanti degli altri civici e non riguarderebbe questi proprietari nemmeno se fosse stato leso il decoro o l'aspetto architettonico dell'edificio.



Allo stato attuale non so se anche i proprietari del mio civico sono compresi.

RISPOSTA

Soltanto i proprietari del tuo civico potrebbero procedere con atto di citazione al tribunale civile con richiesta di rimozione della struttura, in quanto (secondo la loro opinione) lesiva del decoro architettonico. Attenzione, soltanto una sentenza del tribunale civile può obbligarti a rimuovere la struttura. Non sarà una raccolta di firme ad obbligarti in tal senso, né gli uffici del comune potrebbero entrare nel merito di una vertenza di natura privatistica.



A questo punto sono a richiedere se realmente abbiano il potere di farmele rimuovere tramite l' intervento del comune.

RISPOSTA

Assolutamente no.
Il comune non ha nessuna competenza in materia condominiale ! Soltanto il giudice del tribunale civile, adito da un condomino del tuo civico, potrebbe con sentenza condannarti alla rimozione della struttura posta a protezione dei gatti, al termine di un processo civile.
Fino ad allora nessuno potrà importo la rimozione della struttura per la messa in sicurezza di animali.



... e la motivazione per cui devono raccogliere firme da consegnare al comune stesso.

RISPOSTA

Ripeto, il concetto di “brutto” non è idoneo a giustificare un provvedimento sanzionatorio. A parte il fatto che il comune non ha nessuna competenza in materia, l'istallazione di una struttura è vietata non in quanto brutta, ma soltanto se lesiva di una specifica norma di legge! Sono le basi del principio di certezza del diritto e del nostro ordinamento giuridico.



Chiedo come devo proseguire e eventuali informazioni indispensabili da riportare per l imminente riunione condominiale.
Le successive sono le facciate altri civici compreso il mio.
Distinti saluti.

RISPOSTA

Qualsiasi persona sana di mente non potrebbe considerare questa struttura come lesiva del decoro o dell'aspetto architettonico dell'edificio.
Cosa dichiarare alla prossima riunione condominiale? Se siete convinti che la mia struttura sia lesiva del decoro dell'edificio, procedete con atto di citazione al tribunale civile … e ci vediamo in tribunale. Ci sarà un giudice che sentenzierà se la struttura è lesiva oppure no! Installare la struttura è un tuo diritto perché l'hai installata sulla tua proprietà. Non è necessaria quindi un’autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale. La rete non lede il decoro architettonico dell'edificio condominiale essendo stata collocata per motivi di sicurezza e di igiene, esigenze prioritarie rispetto a quelle architettoniche del fabbricato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

4 - Diritto di installare rete protezione per i gatti sul balcone del condomino





Buongiorno sto installando la rete protettiva per i gatti sul mio balcone a Cesenatico. Ho richiesto di mettere due strutture in ferro che sono dello stesso colore delle facciate e non creano secondo me nessun impatto negativo estetico, foto sotto balcone penultimo piano.
L’amministratore ritiene diversamente e mi ha scritto così come sotto. Vorrei capire come procedere. Grazie mille.

“Buongiorno,
le scrivo in merito all'installazione di due strutture in ferro sui terrazzi, mi dispiace ma devono essere levate siccome non è presente nessuna delibera Assembleare per l'installazione e l'ancoraggio delle strutture su parti comuni e viene vietata dall'art., 3 del regolamento condominiale come decoro dell'edificio.
Ho già avvisato la sua ditta di interrompere e smontare tale struttura.
Se questo non avverrà dovrò attivarmi per vie legali.
In attesa di una vostra gradita risposta.
Cordiali Saluti
L'Amministratore”

 

RISPOSTA

La risposta dell'amministratrice non tiene conto della più recente giurisprudenza in materia di installazione di reti di protezione per i gatti, sul balcone di proprietà del condomino.
La Corte di Cassazione con sentenza 6624/2012 del 30 aprile 2012, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1)il balcone costituisce «il prolungamento della corrispondente unità immobiliare» e quindi appartiene in via esclusiva al proprietario dell'appartamento
2)l'articolo 1138 IV comma del codice civile, prevede che il regolamento condominiale non possa vietare al singolo condomino di possedere o detenere animali domestici
3)la recinzione di protezione per i gatti la rete viene collocata per ragioni di sicurezza e di igiene, pertanto in considerazione di esigenze preminenti rispetto a quelle architettoniche dell’edificio condominiale.
4)la rete viene installata anche nell'interesse dei vicini, giacché il gatto potrebbe invadere la proprietà di altri condomini, causando problematiche di carattere igienico-sanitario oppure per motivi di accoppiamento e riproduzione, non gradite ai rispettivi proprietario degli altri gatti presenti in condominio

Secondo l'amministratore di condominio, l'installazione e l'ancoraggio delle strutture su parti comuni dell'edificio dovrebbe essere autorizzato dall'assemblea condominiale.
Se è possibile installare una rete di protezione per i gatti, priva di strutture da ancorare alle parti comuni dell'edificio, ti consiglio di percorrere questa opzione, anche al fine di evitare un inutile contenzioso; ma se questo non fosse possibile, se fosse indispensabile l'utilizzo di strutture portanti da ancorare alle parti comuni dell'edificio, vorrei ricordare all'amministratore quanto previsto dall'articolo 1102 del codice civile: ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In quale misura, in che modo l'ancoraggio alle parti condominiali di queste strutture portanti della rete protettiva per i gatti, limiterebbe i diritti degli altri condomini?!
Ad ogni modo, se possibile, evita di ancorare strutture portanti della rete di protezione, alle parti comuni dell'edificio, ma soltanto alle mura facenti parte della tua proprietà individuale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

5 - Diritto di installare rete sul balcone per proteggere i gatti o rete antivolatili e decoro dello stabile condominiale





Buonasera, abito in un condominio a Perugia al quarto e ultimo piano.
Nel mese di agosto ho fatto installare sul balcone lato strada una rete di sicurezza per proteggere i miei due gatti. Prima di effettuare l'intervento ho avvisato la dirimpettaia il cui balcone confina con il mio per essere sicuro che non le creasse disturbo, e ha espresso parere favorevole.
Durante l'assemblea condominiale svoltasi il 25 novembre c.a. l'amministratrice ha fatto deliberare per la rimozione della rete, in quanto alcuni inquilini si sono lamentati che lede il decoro della facciata.
Alla votazione risultano 12 famiglie favorevoli alla rimozione su 24.
Premesso che il regolamento condominiale risale al 1971 e non parla quindi di reti di sicurezza come mi devo comportare? Possono obbligarmi a rimuoverla in seguito a delibera dell'assemblea? L'amministratrice ha il diritto di fare deliberare il condominio a riguardo?

RISPOSTA

Una rete posizionata sul balcone, per motivi di sicurezza (presenza di bambini oppure di animali domestici) oppure per motivi di igiene (rete antivolatili per impedire ad esempio ai piccioni di lasciare i loro escrementi) non potrà mai essere lesiva del decoro di un edificio, per i seguenti motivi:

1)la rete è amovibile, pertanto non si tratta di un elemento strutturale, decorativo, architettonico dello stabile condominiale, tale da lederne il decoro

2)le esigenze di igiene oppure di sicurezza sono prevalenti rispetto alle esigenze estetiche del condominio

3)se il problema fosse il colore della rete, l'assemblea potrebbe pretendere l'apposizione di una rete dai colori inerenti a quelli dell'intero stabile condominiale

Considera che il balcone è di proprietà individuale, essendo “il prolungamento della corrispondente unità immobiliare” (Cassazione sentenza n. 6624/2012 del 30.04.2012) e che per legge, il regolamento condominiale non potrebbe impedirti di tenere un gatto in casa.

Se la legge non può impedire al condomino di tenere un animale d'affezione in casa, l'assemblea non potrebbe quindi impedire al condomino di garantire la sicurezza della bestiola, ogni volta che esce sul balcone; altrimenti ci sarebbe un cortocircuito giuridico tra l'articolo 1138 IV comma del codice civile e la decisione dell'assemblea.

Soltanto una delibera approvata all’unanimità potrebbe impedire l'apposizione di reti di sicurezza oppure di reti antivolatili sul balcone di proprietà individuale del singolo condomino.

Non devi rimuovere la rete di sicurezza, non essendo obbligata ad ottemperare alla delibera dell'assemblea. Se il problema è il colore della rete, renditi disponibile ad acquistarla di un colore che possa essere gradevole all'interno del contesto cromatico della facciata condominiale.
Ma la sicurezza viene prima di tutto il resto!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • Art. 1102, 1138 del codice civile
  • Sentenza Cassazione n. 14576 del 30 luglio 2004
  • Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 aprile 2012, n. 6624
 

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