Amministratore di condominio procede verso i condomini morosi





In vista della prossima riunione di condominio mi preme avere chiaro i miei diritti, i riferimenti normativi relativamente alle questioni che vi pongo:

1) Nell'ultima riunione alcuni condomini 'in regola' avevano chiesto all'Amministratore di procedere con i decreti ingiuntivi nei confronti dei morosi. L'Amministratore ha convinto la maggioranza che fosse più proficuo intraprendere altre strade e la maggioranza ha votato per non procedere, pur avendo verbalizzato che noi pochi paganti eravamo contrari.

Domanda: procedere o meno con i decreti ingiuntivi è qualcosa che è sottoposta a votazione? Non dovrebbe essere invece automatico farlo?E come posso io oppormi se la prossima volta avviene la stessa situazione?



RISPOSTA



Il comma 8 dell'articolo 1129 del codice civile, prevede quanto segue:

“Salvo che sia stato espressamente DISPENSATO dall'assemblea, l'amministratore e' tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile e' compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.

A chiusura del rendiconto, l'amministratore è tenuto ad agire in via esecutiva nei confronti dei morosi, ottenendo dapprima un titolo esecutivo, quale il decreto ingiuntivo, ed azionando in seguito l'atto di precetto ed il pignoramento nei confronti dei beni del condomino debitore.
L'articolo 63 I comma delle disposizione di attuazione del codice civile, prevede che non sia necessaria l'autorizzazione dell'assemblea, al fine di procedere in via esecutiva nei confronti del moroso.

ARTICOLO 63 Riscossione contributi condominiali

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

Tuttavia, l'assemblea può dispensare l'amministratore dal procedere in via esecutiva nei confronti dei morosi. La maggioranza necessaria al fine di approvare la predetta dispensa, è quella occorrente per l'approvazione del rendiconto (maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno un terzo dei millesimi).
Non è possibile impugnare la decisione dell'assemblea di dispensare l'amministratore dal procedere in via esecutiva, a patto che sia stata approvata dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno un terzo dei millesimi.

L'unico modo per opporsi … è quello di convincere la maggioranza degli intervenuti a non votare la dispensa dall'agire in via esecutiva.

Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Effettua una ricerca per categoria:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici