Diritto del disabile ad installare un montascale nel fabbricato condominiale privo di ascensore, senza il consenso dei condomini
Il quesito è il seguente: I miei anziani genitori vivono in un appartamento posto al terzo piano di uno stabile privo di ascensore. Poiché mia madre soffre di artrite reumatoide ed è invalida al 75%, vorrebbero installare a proprie spese un montascale.
Volevo sapere se è necessario il consenso degli altri condomini (già sappiamo che alcuni sono contrari perché ritengono che il montascale rovini l'estetica dell'edificio) ed eventualmente quale maggioranza sia necessaria. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro.
RISPOSTA
E' necessario chiedere la convocazione dell'assemblea, con espressa richiesta all'amministratore di condominio.
In seconda convocazione, sarà sufficiente la maggioranza di 1/3 dell'assemblea condominiale, per autorizzare il montascale.
In caso di mancato raggiungimento del quorum di 1/3, avrete facoltà di procedere autonomamente all'installazione, a vostre spese, a patto che il montascale non vada a pregiudicare l’utilizzo delle parti comuni agli altri condomini.
In generale possiamo affermare quanto segue: l’installazione di ausili per la mobilità e abbattimento delle barriere architettoniche rientrano in lavori di innovazione secondo la legislazione del codice civile.
Per avere l’autorizzazione all'installazione del montascale, occorre il consenso dei 2/3 dell’assemblea condominiale; recentemente il legislatore ha introdotto la maggioranza di 1/3 in seconda convocazione per l’autorizzazione all’installazione di montascale o servo scale in condominio (Legge 13/1989).
Tale normativa prevede che si possa installare il montascale, senza il consenso dei condomini (art.2 comma 2 della Legge 13/1989), se l’assemblea non decide entro tre mesi dalla richiesta scritta di installazione. In tal caso il richiedente, la persona disabile o chi ne detiene la patria potestà può effettuare i lavori a proprie spese. Vi invito a far convocare l'assemblea dall'amministratore di condominio (richiesta scritta inviata per conoscenza a tutti i condomini), esponendo all’ordine del giorno la proposta di installazione dell’ausilio per l’abbattimento delle barriere architettoniche; nel caso che non si ottenga la maggioranza dei consensi necessaria (1/3 dell'assemblea in seconda convocazione) il condomino interessato può installarlo autonomamente con spese a suo carico, dopo tre mesi, a patto che il montascale in questione non vada a pregiudicare l’utilizzo delle parti comuni agli altri condomini.
Di seguito l'articolo 2 comma 2 della legge 13 del 1989.
“2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages”.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti: