Revoca giudiziale dell'amministratore. L'amministratore non può essere rieletto dall'assemblea condominiale
L'amministratore del mio condominio, il 27/01/2018, il Tribunale di Competenza Territoriale ha accolto la domanda di ricorso di un condomino ed ha revocato dall'incarico l'amministratore, ai sensi dell'art. 1129 codice civile e 64 disposizione di attuazione del codice civile, perché non presentava il bilancio da oltre due anni. Domanda: può l'assemblea rieleggere il vecchio amministratore rimosso?
Tale delibera, alla luce della recente riforma del condominio, sarebbe valida oppure sarebbe nulla?
E' vero che con la nuova riforma condominiale, chi è stato revocato non può più essere eletto amministratore in quel condominio?
Esatto, è previsto dal nuovo articolo 1129 del codice civile. La norma prevede quanto segue.
“In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”.
La nuova norma ha avuto risalto anche sui quotidiani
< a href=http://www.leggioggi.it/2012/11/22/riforma-condominio-ecco-licenziare-amministratore-tutti-i-casi/>Riforma condominio, come licenziare l’amministratore: tutti i casi
Ai sensi dell’art. 64, comma 2, disp. att. Codice civile, contro il decreto di revoca reso dal tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione”.
Tale decreto non può essere eluso con una nuova delibera dell'assemblea condominiale … mi sembra ovvio !!!
Tale delibera è nulla essendo in palese contrasto con una norma di legge.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1129 del codice civile