Condominio - Spese necessarie per la conservazione delle parti comuni del condominio



 

Salve, volevo porvi i miei quesiti. la facciata del condominio dove vivo sia muri che balconi, sono da circa tre anni notevolmente compromessi, con presenze di crepe sui muri che compongono la facciata, distacchi di pezzi di frontalini, componenti balconi,distacco della vernice per infiltrazioni d'acqua. Adesso, l'amministratore in sede di riunione condominiale, dopo tre anni di continui solleciti, aveva garantito, oltre ovviamente a essere DA NOI delegato, di fare aggiustare i balconi e di isolarli. ANCORA OGGI, NON SONO STATI AGGIUSTATI, E LE TENSIONI CHE IL FORTE FREDDO CREA, A ULTERIORMENTE PEGGIORATO IL LATO ESTETICO IN OGGETTO.Adesso, detto francamente chi ci dovrebbe amministrare, secondo me, sta cercando di allungare i tempi di riparazione, per favorire il proprietario di un balcone, poichè ha problemi economici. DICENDOLA TUTTA, ANCHE NOI CONDOMINI ABBIAMO DATO TEMPO, TRE ANNI, A QUESTA PERSONA PER VENIRGLI INCONTRO. ADESSO MI SONO STUFATO, ANCHE PERCHÈ PIÙ TEMPO PASSA, PIÙ SOLDI SI DOVRANNO SBORSARE PER L'AUMENTO DELLE CREPE E ALTRO. SI PUO CITARE IN GIUDIZIO L'AMMINISTRATORE E QUESTA PERSONA PER IMPORGLI LE MANUTENZIONI DOVUTE ?
ANCHE PERCHÈ LA NOSTRA SICUREZZA È COMPROMESSA E L'ESTETICA DEL CONDOMINIO,AGLI OCCHI DEI NOSTRI OSPITI, SMINUISCE E DENIGRA L'IMMAGGINE PERSONALE DI NOI PROPRIETARI. GRAZIE.

 

RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 1123, I comma, del codice civile, in materia di condominio, le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, devono essere deliberate dalla maggioranza dei condomini.
Spetta alla maggioranza deliberare, anche in merito ai tempi di effettuazione dei lavori. Mi sembra di aver capito che la maggioranza dei condomini, per agevolare un particolare condomino in difficoltà economiche, abbia postergato l'effettuazione dei suddetti lavori di ben tre anni.
Se questi tre anni non sono ancora trascorsi, occorre una nuova delibera della maggioranza dei condomini che ribadisca l'immediata necessità dei suddetti lavori di conservazione dell'edificio.
L'assemblea condominiale insomma, deve decidere di effettuare i lavori, nell'immediato. Se l'amministratore non provvederà alla concreta esecuzione della deliberazione, ciascun condomino ha facoltà di ricorrere al Tribunale, per ottenere un adempimento coattivo della decisione dell'assemlea; è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Se il triennio concesso al condomino in difficoltà è già trascorso, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria, senza la necessità di una nuova delibera dell'assemlea.
L'amministratore di condominio si è reso infatti, inadempiente all'obbligo previsto dall'articolo 1130, I comma, numero 1, del codice civile: eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.
Il dissenso di un solo condomino non può impedire che siano effettuati lavori di conservazione e ristrutturazione necessari e legittimamente deliberati dalla maggioranza dei condomini.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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