Messa a norma impianto elettrico condominiale
Salve, abito in una palazzina condominiale di 4 piani e n. 6 condomini. Ho ingresso esclusivo al mio appartamento al piano 1° su altra strada rispetto all'ingresso degli altri condomini. Il mio appartamento ha anche un’uscita di servizio sul vano scale condominiale che non uso mai. Tuttavia pago regolarmente per la manutenzione delle scale e luce la mia quota in base ai millesimi per le scale.
Dovendo rifare l'impianto elettrico delle scale per la messa a norma gradirei sapere se la quota a me spettante deve essere calcolata in base ai millesimi di proprietà (circa il 50% con un onere gravoso) o in base ai millesimi delle scale che pago regolarmente. Ringrazio per la cortese attenzione.
Cordialmente
La richiesta di consulenza è piuttosto generica; sarebbe opportuno che esaminassi il regolamento condominiale e le relative tabelle millesimali per comprendere a quali fattispecie si applicano (in particolare a quale fattispecie si applica la tabella speciale prevista per le scale condominiali). Quest'ultima tabella viene redatta ai sensi dell'articolo 1124 del codice civile:
Art. 1124 del codice civile. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
L'articolo 1124 del codice civile, al comma I, fa riferimento alla manutenzione delle scale (quindi non soltanto ai consumi elettrici oppure alle spese di pulizia).
Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli rivolti al mantenimento in efficienza di un impianto, per esempio: il rifacimento dell'impianto elettrico vecchio sostituendolo con uno a norma, il rifacimento dei sanitari di un bagno, la sostituzione di un discendente di scarico acque, l’aggiunta d'una lampada a muro, l’aggiunta di un lavabo nel bagno, la tinteggiatura d'una parete etc etc La messa a norma di un impianto elettrico certamente non rientra nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria. L'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".
Tanto premesso, se sono state adottate le tabelle speciali scale, se tali tabelle si applicano alla manutenzione ordinaria, se la messa a norma dell'impianto elettrico rientra nella casistica della manutenzione ordinaria … le spese saranno ripartite secondo quanto previsto dalle tabelle speciali scale!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 1124 del codice civile