Obbligo verifica biennale dell'impianto elettrico condominiale se il condominio non ha dipendenti subordinati e l'impianto è conforme alla normativa





In un condominio ove NON vi sono dipendenti subordinati, ma intervengono solo ditte esterne (con regolare DURC) per la ordinaria e straordinaria manutenzione, è applicabile la regola che non è necessaria la verifica biennale dell'impianto elettrico, che è conforme a tutte le regole vigenti?
Grazie, inviatemi pure un preventivo di spese per un parere proveritate conseguente ad approfondite ricerche da parte vostra, cordialmente

RISPOSTA



Fornirò una consulenza molto concreta, considerato che la “teoria” è facilmente reperibile sul web.

Siamo perfettamente consapevoli che gli articoli 4 e 6 del DPR 462/01, si riferiscono al datore di lavoro. L’amministratore, quando è anche Datore di Lavoro, ha l’obbligo di omologazione dell’impianto elettrico e di incaricare un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico di effettuare la verifica periodica dell’impianto ogni 5 anni oppure 2 anni (in caso di locali adibiti a studio medico, luoghi con maggior pericolo in caso di incendio, cantieri).

Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.


“Quid iuris” nell'ipotesi in cui l'amministratore non sia datore di lavoro?
Immagino che tu sia già a conoscenza del parere del Ministero delle Attività Produttive con note (25 febbraio 2005 e del 15 marzo 2005), che ha precisato quanto segue: in merito agli impianti di messa a terra di impianti elettrici, detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro (cioè nei casi in cui si affidano, ad imprese o a lavoratori autonomi, l'esecuzione di lavori o di servizi necessari per la gestione dell'immobile (pulizia, eccetera). Tutto ciò in stretta relazione con le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08.

Riporto un passaggio fondamentale del parere del Ministero delle Attività Produttive: “per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza – al momento – di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare.
La ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico”.

Fondamentalmente, il Ministero afferma quanto segue: nel caso in cui non vi fossero rapporti di lavoro dipendente (portierato, ad esempio) occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc). Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e /o amministratore !!!

Passiamo agli aspetti concreti della presente consulenza: l'impianto elettrico in questione è conforme a tutte le regole (hai scritto così). L'amministratore che non dovesse procedere alle verifiche periodiche rischia sanzioni di alcun genere? Assolutamente no!

Se l'impianto elettrico invece non dovesse essere a norma ... datore di lavoro oppure non datore di lavoro ... l'amministratore risponderà civilmente e penalmente dei danni cagionati all'appaltatore oppure al professionista.

In questo caso, l'amministratore dovrebbe preoccuparsi esclusivamente che l'impianto sia regolarmente a norma!
Se l'impianto è a norma, anche in assenza di verifiche, l'amministratore non rischia alcuna sanzione. Non potrebbe essere comminata una sanzione, in base ad un semplice parere ministeriale ! La sanzione deve essere comminata in base ad una precisa norma di legge … e la norma di legge non prevede alcun obbligo di verifica per l'amministratore che non abbia le responsabilità del datore di lavoro.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

Articoli correlati