Responsabilità civile e penale del proprietario committente dei lavori in caso di infortunio





Avvocato, un signore ha bisogno di lavori in casa o giardinaggio.
1. Chiama un artigiano non in regola con le leggi che si fa male per colpa sua. Il signore ha responsabilità civili e penali?
2. Chiama un artigiano in regola con le leggi che si fa male per colpa sua. Il signore ha responsabilità civili e penali?
3. Quali leggi? Grazie

 

RISPOSTA

 

Secondo la Cassazione sentenza n. 31631/18, il committente, ossia il proprietario di casa, ha l’obbligo di verificare essenzialmente due aspetti, prima di stipulare il contratto di appalto:
-l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati
-il rispetto delle norme antinfortunistiche nel momento in cui affida direttamente i lavori a personale non specializzato, che opera secondo le sue direttive, ossia quando non risulta la presenza di personale tecnico a cui sia stato commissionato l’incarico della direzione dei lavori. In caso di affidamento dei lavori ad un artigiano “in nero”, è evidente che non potrebbe essere stato conferito alcun incarico di direzione dei lavori.
Norma di riferimento? Articolo 90 comma 9 del decreto legislativo n. 81/2008:

“9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII”;


Se non è stato nominato nessun direttore dei lavori, visto e considerato che l'appaltatore lavora in nero, senza nemmeno una partita Iva ed un codice ateco, il committente è responsabile del sinistro occorso all’appaltatore, considerato che la responsabilità del committente ha esorbitato dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto, per esercitare una concreta ingerenza sull’attività dell’appaltatore, al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore.
Il proprietario di casa risponderà da un punto di vista civilistico, per il risarcimento danni in favore dell'appaltatore, per il danno alla salute subito.
Inoltre, il proprietario di casa sarà indagato per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) oppure per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale (lesioni colpose).

Passiamo adesso alla fattispecie di cui al punto 2 della richiesta di consulenza.
Occorre verificare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del proprietario committente e l’evento dannoso, come specificato dalla Cassazione Civile, Sez. lavoro, nella sentenza 11 dicembre 2017, n. 29582.
Se il proprietario ha incaricato un direttore dei lavori, al fine di mettere l'appaltatore nelle condizioni di operare in sicurezza, se l’oggetto dell’incarico include anche la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere, in questo caso sarà possibile per il committente essere esente da qualsiasi responsabilità civile o penale.
Consiglio pertanto al committente, sebbene l'artigiano sia in regola con le norme di legge, di nominare un direttore dei lavori, oppure nelle ipotesi di piccoli appalti (pitturazione pareti, lavori di giardinaggio), di stipulare quanto meno un contratto di appalto all'interno del quale

a) prevedere che la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere ovvero saranno effettuati i lavori sarà a carico dell'appaltatore, in quanto soggetto qualificato ed in regola con le norme di legge

b) indicare all'appaltatore i pericoli occulti presenti nei luoghi ove l'artigiano presterà la sua opera in modo da metterlo in guardia relativamente alle varie fonti di pericolo (ad esempio il piano di calpestio del camminamento intorno alla villa, non ha un efficace protezione dal rischio di caduta oppure il pozzo sorgivo all'interno del giardino è coperto da assi di legno che potrebbero cedere nel caso in cui un uomo dovesse posizionarsi e stazionare sopra). Attenzione, meglio indicare le fonti di pericolo nel contratto di appalto.

La normativa di riferimento è contenuta principalmente nell'articolo 90 del decreto legislativo 81/2015.
A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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