Ricostruzione muretto perimetrale condominio orizzontale





Sono proprietario di una villetta al mare collocata all'interno di un condomino orizzontale di 15 villette. Lo scorso anno uno dei muretti bianchi che recintano il condominio ha manifestato segni di cedimento.

 

RISPOSTA

 

Si tratta di un muro che delimita la proprietà di Tizio da quella di Caio?
Oppure del muro perimetrale esterno che delimita il condominio orizzontale dall'esterno dell'area condominiale ? Vorrei capire se si tratta di un muro condominiale o di proprietà di uno o due soli condomini.
Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 22155, depositata in data 12 settembre 2018, il muro di recinzione del giardino che delimita solo la proprietà privata, non è condominiale ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile.
Il muretto in questione per le sue caratteristiche strutturali, deve ritenersi destinato oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari ? In questo caso, il muro di recinzione che delimita il giardino di proprietà esclusiva, quand’anche inserito nella struttura dell’intero immobile in condominio, in assenza di titolo contrario, non può ritenersi bene comune, in considerazione del fatto che tale bene per sua natura è destinato a svolgere funzione di contenimento del giardino e, pertanto, edificato a tutela degli interessi del singolo proprietario.



L'assemblea ha deliberato con 10 voti favorevoli e 2 contrari, come risulta dai verbali, di non procedere al rifacimento del muro ma di installare una rete plasticata.

 

RISPOSTA

 

Secondo l'art. 1128 comma 1 codice civile, la ricostruzione di tutto l’edificio, quando questo è completamente distrutto o è andata distrutta una parte superiore ai 3/4, deve essere approvata all’unanimità dei voti e con la totalità dei millesimi, sia in prima che in seconda convocazione.
Secondo l'art. 1120 comma 4 codice civile, le innovazioni che possono alterare l’estetica dell’edificio (ossia il decoro architettonico) o le stesse parti comuni rendendole inutilizzabili anche a un solo condomino devono essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, con l’unanimità dei voti e la totalità dei millesimi.
A mio parere, ai sensi dell'articolo 1120 comma 4 del codice civile, la delibera doveva essere approvata all'unanimità.
La delibera è nulla, quindi impugnabile in qualsiasi momento.
Non risulta invece applicabile l'articolo 1128 comma 1 del codice civile.



A mio modo di vedere questo intervento altera in maniera evidente l'andamento architettonico del complesso e essendo per una parte confine fra il mio giardino ed un vicino condominio reca grave nocumento alla mia privacy.

 

RISPOSTA

 

Risulta leso soprattutto l'andamento architettonico; riguardo la privacy, si potrebbe anche piantare una siepe al confine altra almeno due metri ... si potrebbe rimediare in qualche modo ...



Credo che un intervento di questo tipo avrebbe dovuto essere approvato all'unanimità. Posso chiedere il ripristino della soluzione originaria o che altro posso fare?

 

RISPOSTA

 

Come procedere ? Previa diffida all'amministratore di condominio, occorre impugnare la delibera nulla, ricorrendo al tribunale civile competente territorialmente. Occorre l'assistenza di un avvocato per ricorrere al tribunale civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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