1 - È vietato parcheggiare l'auto sotto la finestra normativa antincendio
Egr. avvocato, vorrei capire se è possibile parcheggiare la propria automobile sotto la mia finestra. Abito in un condominio al piano terra, ho una finestra "con veduta", a meno di un metro e mezzo dal manto stradale. Un condomino ha l'abitudine di parcheggiare a fil di muro al disotto della mia finestra, tra l'altro ostacolando l'accesso nella mia abitazione.
È legale? Vorrei citare i riferimenti normativi al mio amministratore di condominio, prima di scrivere una lettera di protesta.
RISPOSTA
Parcheggiare a fil di muro la propria vettura, al di sotto di una finestra con veduta, viola innanzitutto la normativa antincendio; in caso d'incendio dell'auto infatti, le fiamme potrebbero estendersi all'abitazione privata.
A proposito della normativa antincendio, possiamo fare riferimento ai decreti ministeriali n. 246 del 16.5 .1987 e 1.2.1986, che prescrivono il rispetto di determinate distanze tra i parcheggi e gli immobili, al fine di permettere l'ingresso di veicoli di soccorso e pronto intervento in caso di bisogno. Inoltre accostare l'auto a ridosso della finestra limita il diritto di proprietà, ossia il diritto di libero e pacifico godimento della titolarità dell'appartamento; si configura una turbativa legata ai fumi e odori di scarico dei veicoli in sosta (art. 844 del codice civile, in materia di immissioni che superano la normale tollerabilità)
Considera inoltre che l'ostruzione dell'ingresso della propria abitazione, secondo la Cassazione sentenza 28487/13), configura il reato di violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale, nel caso in cui l'ostacolo sia "idoneo a privare una persona della propria libertà di determinazione o azione".
Per non parlare poi degli evidenti motivi di sicurezza dell'appartamento di proprietà privata; l'auto parcheggiata al di sotto della finestra con veduta, potrebbe agevolare l'ingresso in casa di ladri e male intenzionati, specialmente nelle ore notturne, costringendo il proprietario dell'immobile ad apporre una grata protettiva della sua proprietà.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Cortile condominiale: limiti all’uso e divieto di parcheggio davanti agli ingressi
Salve, sono proprietario di un appartamento a piano terra, la porta di ingresso e la finestra cucina sono posti sul cortile condominiale con vista sul cancello di ingresso e la strada provinciale distanti 20mt. Possono gli altri condomini (altre 2 famiglie) parcheggiare l'auto davanti la finestra o la porta di ingresso?
Grazie
RISPOSTA
Nella tua richiesta di consulenza hai fatto riferimento ad un cortile condominiale.
Presumo quindi che sia stato adottato un regolamento condominiale che disciplini l'uso del cortile anziché le modalità per parcheggiare i veicoli dei condomini.
In assenza di un regolamento condominiale, un cortile non potrebbe essere utilizzato per una finalità diversa da quella di fornire luce ed aria ai vani dello stabile e consentire il passaggio di persone e cose anche con l'automobile (senza parcheggiare l'automobile ovviamente).
Ai sensi dell'articolo 1102 del codice civile, ciascun condomino può servirsi del cortile, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.
Tanto premesso, salvo che il regolamento condominiale consenti il parcheggio dell'auto all'interno del cortile, questa condotta narrata nella tua richiesta di consulenza non è lecita, quindi non è consentita.
L'ostruzione dell'ingresso della propria abitazione, tramite un veicolo parcheggiato, secondo la sentenza della Cassazione n. 28487/13, configura il reato di violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale, nel caso in cui l'ostacolo sia "idoneo a privare una persona della propria libertà di determinazione o azione".
Per questi aspetti, ci sarebbero tutti i presupposti per procedere con un esposto penale all'Autorità di Pubblica Sicurezza (carabinieri, polizia di Stato) per il reato appunto di violenza privata.
Inoltre accostare l'auto a ridosso della finestra, oltre a limitare il diritto di proprietà, configura una turbativa legata ai fumi e odori di scarico dei veicoli in sosta (art. 844 del codice civile, in materia di immissioni che superano la normale tollerabilità). La materia delle immissioni è di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 7 comma 3 numero 3 del codice di procedura civile. Per questi aspetti si potrebbe invece procedere con ricorso al giudice di pace.
Consiglio in via preliminare di evidenziare la problematica all'amministratore del condominio, affinché censuri questa condotta comminando sanzioni pecuniarie, se previste dal regolamento condominiale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 844 e 1102 del codice civile
- Art. 7 del codice di procedura civile
- Art. 610 del codice penale
- Decreti ministeriali n. 246 del 16.5 .1987