Decisioni e ripartizione spese nel condominio minimo





Avvocato, condominio minimo.
Un palazzetto formato da 2 appartamenti e un locale commerciale è così diviso, un proprietario ha 1 appartamento, l'altro 1 appartamento e il locale commerciale. Le decisioni sono al 50% In caso di lavori la fattura va divisa per due?
Mq?

 

RISPOSTA

 

Secondo le tabelle millesimali oppure in mancanza secondo i metri quadri, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1123 I comma del codice civile: “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”

Nel caso di condominio minimo, ossia di condominio composto da due soli partecipanti, rimane applicabile, sia per l’organizzazione interna dell’assemblea, sia per le situazioni soggettive dei partecipanti, la disciplina di cui agli artt. 1117 del codice civile e seguenti e non quella della comunione ordinaria (Cassazione sentenza n. 20071/2017, Cass. Sezioni Unite 31/01/2006, n. 2046)

L'art. 1117-bis del codice civile accoglie questa tesi giurisprudenziale, prevedendo l'applicabilità delle norme sul condominio a tutte quelle fattispecie di edifici che abbiano in comune le cose di cui all'art. 1117 del codice civile.

Confermo che le decisioni dovranno essere prese all'unanimità, alla luce della sentenza della Cassazione n. 7929 del 2017: “nel caso di condominio minimo le decisioni riguardanti le parti comuni devono essere assunte all'unanimità e ove avvenga diversamente quella decisione deve essere considerata nulla”.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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