Concorso Scuola per Ispettori della Guardia di Finanza obblighi di ferma volontaria
Buongiorno, il mio fidanzato frequenta la Scuola per Ispettori della Guardia di Finanza.
Per adesso è in ferma volontaria di 4 anni.
RISPOSTA
I frequentatori del corso presso la scuola per ispettori della GdF contraggono una ferma volontaria di quattro anni, con decorrenza dalla data di arruolamento; al termine del corso, i dichiarati idonei, vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati ai reparti di impiego.
Al termine del complessivo periodo di ferma volontaria previsto dalle rispettive norme di stato giuridico, i marescialli sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, al servizio permanente con determinazione del comandante generale della Guardia di Finanza.
Dopo 4 anni, farà la visita per passare in spe.
Se tutto dovesse andar bene e dovesse passare in spe, ci sono degli obblighi di servizio che impedirebbero il congedo?
E se si, di quanti anni?
RISPOSTA
Ai marescialli in ferma volontaria del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1961, n. 833, al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e, in quanto compatibili, al codice dell’ordinamento militare – decreto legislativo n. 66 del 2010».
La durata della ferma del nuovo maresciallo è indicata al momento dell'incorporazione. Non è indicata dalle norme di legge del codice dell'ordinamento militare.
Il maresciallo della GdF, dopo 20 anni di servizio effettivo, a domanda, può cessare dal spe per essere collocato nella riserva.
Se ha meno di 20 anni di servizio, sempre dopo aver rispettato la durata della ferma contratta al momento dell'incorporazione, a domanda, può cessare dal spe per essere collocato in congedo illimitato.
Tanto premesso, gli obblighi di servizio sono desumibili dal bando di concorso per l'accesso alla scuola.
L'articolo 25 del bando di concorso prevede quanto segue:
Art. 25 Trattamento economico degli allievi marescialli
Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle sedi di servizio
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all’articolo 23, gli allievi giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresì la specializzazione per la quale hanno concorso.
4. A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
Poiché i nuovi marescialli saranno avviati alla frequenza di un ulteriore corso di qualificazione operativa, sarà previsto l'obbligo di una ulteriore ferma per il “personale ammesso alla frequenza di corsi di elevata specializzazione, onde evitare possibili esodi volontari"; fermo restando il diritto di presentare la domanda di rinunzia al passaggio in servizio permanente almeno sessanta giorni prima della scadenza della ferma volontaria, al comando cui è in forza il militare. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico come quello di cui all'articolo 25 del bando, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino ad un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, soltanto per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto, rispettivamente, del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze.
Diciamo che l'ulteriore ferma potrebbe essere pari ad un arco temporale fino a cinque anni, in ragione dell'ulteriore corso di qualificazione operativa che i marescialli dovranno seguire.
Il periodo di ferma sarà comunicato al termine del corso di cui all'articolo 23 del bando.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.