Illegittimità collocazione in Cigo del lavoratore
Buongiorno, la ditta in cui lavoro è composta da 60 dipendenti suddivisi tra addetti alla manutenzione e guarda sale, ed opera in Sicilia. Io ricopro il ruolo unico di elettricista manutentivo. Durante la pandemia l'azienda ha chiuso per circa 25 giorni ad aprile 2020 mettendo gli addetti alla manutenzione in CIGO mentre i guardia sale in FIS. Dopo questo periodo ha richiamato in servizio 18 manutentori dalla CIGO e 5 guardia sala frazionando l'entrata fino a maggio 2020 e lasciando 2 operatori manutentivi in CIGO e i restanti guardia sale in FIS.
A fine giugno l'azienda ha incominciato a fare rotazione tra i guardia sala, ma ha continuato a lasciare in CIGO a 0 ore i due restanti manutentivi cioè l'elettricista e il manovale. Poco dopo ho ricevuto una telefonata da un collega che mi avvisava che c'erano degli elettricisti in appalto esterno che facevano il mio lavoro. Pertanto dopo aver richiesto al mio datore di lavoro una spiegazione e mediazione senza risultato ho richiesto l'intervento di una ditta investigativa che ha documentato l'illecito. Dopo mi sono rivolto ad un avvocato giurilavorista della zona per intraprendere una ricorso ex articolo 700 c.p.c. per illegittimità della collocazione in Cigo e conseguente richiesta di riammissione immediata in servizio. Il giudice, dopo 4 mesi e a seguito di un sollecito da parte del mio avvocato, ha ravvisato che anche se ci sono ditte che stanno svolgendo il mio lavoro di manutenzione l'azienda mantiene legittimamente il ricorrente in cassa integrazione tuttavia, considerato che la CIGO grava sul denaro pubblico, l'azienda nell'ambito dei doveri di buona fede e correttezza che presiedono all'esecuzione del rapporto di lavoro, potrebbe valutare la possibilità di impiegare il ricorrente, nei limiti dei lavori di manutenzione degli impianti elettrici di volta in volta necessari, seppur non a tempo pieno e non continuativamente (quindi non preventivamente definibili da questo Giudice).
RISPOSTA
Attenzione, non si tratta di una sentenza ma di un'ordinanza di rigetto del provvedimento cautelare richiesto dal dipendente ai sensi dell'articolo 700 c.p.c.
Qual è la differenza? L'ordinanza è stata emessa al termine di un procedimento nell'ambito del quale il giudice ha assunto sommarie informazioni, fatto salvo il diritto del lavoratore di instaurare un processo ordinario di cognizione, con maggiori garanzie, sempre presso il giudice del lavoro. Più che fare reclamo contro l'ordinanza cautelare, ti avrei consigliato di intraprendere un processo ordinario di cognizione con ricorso al tribunale del lavoro.
Demotivato da questa sentenza invece di ricorrere in Corte d'Appello di Palermo ho preferito sporgere denuncia all'Ispettorato del lavoro a fine febbraio 2021.
RISPOSTA
Deduco che il tuo avvocato abbia presentato ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., ma non abbia instaurato un processo ordinario di cognizione, probabilmente perché sarebbe durato anni, al contrario del procedimento cautelare.
Nel frattempo l'azienda a maggio 2021 ha fatto rientrare tutti i dipendenti tranne i due manutentivi della CIGO ed ha continuato durante tutto il periodo a far effettuare lavori di mia competenza ad altri soggetti. Dopo vari solleciti all'ITL, ho incontrato il Capo Ispettori di Palermo che tranquillamente ha dichiarato che il mio caso è complicato e che dalla documentazione si ravvisa la truffa aggravata, ma non è stato in grado di dirmi se verrà presa in carico la denuncia (nonostante sia già stata protocollata).
A questo punto cosa mi conviene fare?
RISPOSTA
Rimango basito dalla risposta del Capo Ispettore …
Se si tratta di truffa aggravata, il pubblico funzionario ha l'obbligo di informare la procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale: “… , i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria”.
L'obbligo di denuncia al Pubblico Ministero è previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, a carico di tutti i pubblici ufficiali, quindi anche a carico del Capo Ispettore.
Il Capo Ispettore, qualora non presentasse denuncia per truffa aggravata alla procura della Repubblica, commetterebbe il reato di omissione – rifiuto di atti d'ufficio, di cui all'articolo 328 del codice penale: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.
Cosa ti conviene fare?
Presentare denuncia per truffa aggravata in procura della Repubblica, allegando alla denuncia la precedente segnalazione inviata all'ispettorato del lavoro.
Ovviamente non vi illustro le problematiche che questa situazione ha comportato per tutta la mia famiglia composta da 2 adulti e 3 bambini. Cordiali saluti
RISPOSTA
E' evidente che al momento del rinvio a giudizio del legale rappresentante dell'azienda, ti costituirai parte civile nel processo penale, per ottenere un congruo risarcimento danni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 700 del codice di procedura civile