1 - Incompatibilità secondo lavoro polizia di Stato





Buongiorno, sono un appartenente alla Polizia di stato.
Ho messo a punto una bevanda isotonica per atleti e dilettanti e una società che opera nel settore di riferimento è interessata.
Gli accordi sarebbero i seguenti:
Io consegno loro la ricetta e loro, a fronte di un contratto, mi riconosceranno una percentuale sulle vendite della predetta bevanda isotonica.
Il contratto non prevedrà nessun altro tipo di prestazione o assistenza da parte mia, quindi nessun tempo da togliere al lavoro principale, o nessun altro contatto con loro.
Secondo voi è possibile?

 

RISPOSTA

 

Non è possibile, in ragione delle seguenti motivazioni:

-gli artt. 50 e 51 del D.P.R. n. 335 del 24.04.1982 statuiscono che nessuno degli appartenenti alle Forze di Polizia può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Art. 50. Incompatibilità.
Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.
Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.


Art. 51. Diffida. Il personale di cui al presente decreto legislativo che contravvenga al divieto previsto dall'art. 50, viene diffidato dal Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.
Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione.
La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude l'eventuale azione disciplinare.


Il contratto che intendi firmare, ha la stessa sostanza giuridica dell'associazione in partecipazione, ossia il contratto tipico con cui un imprenditore associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2549 del codice civile); l'apporto dell'associato può essere della più varia natura, patrimoniale o anche personale, in questo caso, l'apporto consiste in un particolare know how aziendale.

Non si tratta dell'utilizzazione economica da parte dell'autore, di opere dell'ingegno e/o di invenzioni industriali; in tal caso, l'articolo 53 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego) renderebbe perfettamente lecita la tua iniziativa:
“Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

1. a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
3. c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
4. d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
5. e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
6. f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
7. f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

A mio parere, si tratta di un contratto di associazione in partecipazione, ossia di una particolare forma di commercio.

In concreto: nulla ti impedisce di chiedere l'autorizzazione preventiva al datore di lavoro. Se l'autorizzazione ti sarà concessa, non metterai a rischio il posto di lavoro nella polizia di Stato. Se non ti sarà concessa, si cercheranno strade alternative (far firmare il contratto ad una persona di fiducia).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

2 - Collaborazione come sommelier per appartenenti alla Polizia di Stato: possibilità e limiti normativi





Buonasera, sono un’appartenente alla Polizia di Stato e recentemente ho conseguito la qualifica di sommelier. Vorrei iniziare a fare qualche collaborazione con un ristorante e avrei bisogno di capire se ciò fosse possibile.

RISPOSTA

Tramite quale forma giuridica, realizzare questa collaborazione?
Sicuramente non potresti aprire una partita Iva e fatturare la tua prestazione professionale.
L'attività extra-istituzionale del dipendente pubblico a tempo pieno, non può essere caratterizzata da professionalità ed abitualità della prestazione.
Le attività extra-istituzionali dell'appartenente alle Forze dell’Ordine, devono avere le seguenti caratteristiche:
– compatibilità con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio;
– svolgimento fuori dell’orario di servizio;
– assenza del carattere di continuità e assiduità;
– prestazioni occasionali e saltuarie, ben individuate e circoscritte temporalmente.
Non potresti nemmeno lavorare come dipendente subordinato, anche se a chiamata, perché il rapporto di lavoro subordinato è vietato dall'articolo 50 del D.P.R. n. 335 del 24.04.1982.
Art. 50 del D.P.R. n. 335 del 24.04.1982. Incompatibilità. Il personale di cui al presente decreto legislativo (appartenenti alle Forze di Polizia) non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato. Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.
Potresti fornire una prestazione occasionale di consulenza, normalmente retribuita, con emissione della notula con ritenuta d'acconto del 20% ai fini delle imposte dirette.



Ho già letto gli articoli del decreto legislativo n.165 del 2001 inerenti agli incarichi e ai loro requisiti, che gli appartenenti alla PA possono svolgere in seguito al nulla osta.

RISPOSTA

Hai letto in particolare l'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001.



L’attività saltuaria di sommelier, svolta nei fine settimana di sera, giorni in cui io non lavoro (lavoro su articolazione oraria giornaliera dal lunedì al venerdì) è compatibile?

RISPOSTA

Soltanto come una consulenza occasionale, senza alcun rapporto di lavoro subordinato.



Se nel contratto a chiamata figurasse come una consulenza rientrerebbe nelle attività per cui non ci sarebbe bisogno di nulla osta, ma semplicemente di informare il comandante?
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti si ringrazia.

RISPOSTA

Contratto a chiamata significa lavoro subordinato … e questo non è possibile!
Come non è possibile una prestazione professionale abituale.
Devi firmare un contratto di collaborazione autonoma occasionale avente ad oggetto una consulenza da fornire nel fine settimana, presso i locali dove si svolge l'attività di ristorazione, senza alcun vincolo di subordinazione.
L'attività di collaborazione autonoma deve essere preventivamente autorizzata dal tuo comandante e può essere retribuita.
Attenzione, al momento del superamento di 5.000€ a titolo di compensi annui, scatterà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e di pagamento della contribuzione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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