Consulenze del lavoro - Mobbing sul lavoro e modifica delle mansioni del lavoratore dipendente



 

Egregi Avvocati buonasera, sono un impiegato tecnico commerciale da 22 anni c/o la stessa ditta e il mio compito è (era) vendere;
un anno e mezzo fa mi sono ammalato di depressione ma ho continuato a lavorare assumendo antidepressivi e ansiolitici senza far saper all'azienda il mio stato per paura di perdere il mio lavoro;
a novembre 2009 ho informato l'azienda che a giugno 2010 sarei andato in pensione, che per tutta risposta a gennaio di quest'anno mi ha sostituito con un'altra persona e mi ha messo di fronte al fatto di : o andare in cassa integrazione a 0 ore ( la mia azienda è in difficoltà e tra breve ci saranno una quindicina di esuberi a fronte di circa 120 persone impiegate più la cassa integrazione) gli ultimi 4 mesi prima della pensione (dopo avere svezzato la persona che mi sostituisce) o cambiare mansione; naturalmente ho scelto la seconda; a questo punto volevo sapere se posso fare causa all'azienda per avermi provocato la malattia derivante dallo stress lavorativo, come sostiene il mio medico curante che mi conosce da 30anni, e se posso fare causa per mobbing all'azienda per la seconda cosa descritta.
Grazie dell'attenzione.
Distinti saluti

 

RISPOSTA



La risposta è positiva per tutte e due le domande. Il mobbing consiste in un insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso. I singoli atteggiamenti molesti (o emulativi) non raggiungono necessariamente la soglia del reato né debbono essere di per sé illegittimi, ma nell'insieme producono danneggiamenti plurioffensivi anche gravi con conseguenze sul patrimonio della vittima, la sua salute, la sua esistenza.
Possiamo parlare di mobbing in quanto sei stato posto violentemente dinanzi ad una scelta illecita che non trova nessun fondamento nella legge, ma soltanto nell'arroganza del tuo datore di lavoro. L'attività persecutoria inoltre, è funzionale all'espulsione del lavoratore dall'ambiente di lavoro e dai meccanismi produttivi (utilizzano la minaccia della cassa integrazione, per esercitare violenza sulla tua volontà) ed è causa quindi, di una serie di ripercussioni psico-fisiche che spesso sfociano in specifiche malattie (disturbo da disadattamento lavorativo, disturbo post-traumatico da stress) ad andamento cronico. La pratica del mobbing consiste generalmente, nel vessare il dipendente o il collega di lavoro con diversi metodi di violenza psicologica o addirittura fisica. Ad esempio: sottrazione ingiustificata di incarichi (è questo il tuo caso) o della postazione di lavoro, dequalificazione delle mansioni a compiti banali (fare fotocopie, ricevere telefonate, compiti insignificanti, dequalificanti o con scarsa autonomia decisionale) così da rendere umiliante il prosieguo del lavoro; rimproveri e richiami, espressi in privato ed in pubblico anche per banalità; dotare il lavoratore di attrezzature di lavoro di scarsa qualità o obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati; interrompere il flusso di informazioni necessario per l'attività (chiusura della casella di posta elettronica, restrizioni sull'accesso a Internet); continue visite fiscali in caso malattia (e spesso al ritorno al lavoro, la vittima trova la scrivania sgombra). In Italia, il mobbing non è configurato come specifico reato a sé stante. Gli atti di mobbing possono però rientrare in altre fattispecie di reato, previste dal codice penale, quali le lesioni personali gravi o gravissime, anche colpose che sono perseguibili di ufficio e si ritengono di fatto sussistenti nel caso di riconoscimento dell'origine professionale della malattia .
La legge italiana disciplina inoltre, da un punto di vista civilistico, il risarcimento del danno biologico (ossia il danno alla salute), associabile a situazioni di mobbing.
Puoi pertanto, agire in giudizio, con l’assistenza di un avvocato, al fine di chiedere un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che sono conseguenza diretta ed immediata del “mobbing” subito all’interno dell’ambiente lavorativo, oltre a sollevare la questione su di un piano penalistico, ove dovessero emergere i presupposti del reato.

Per quanto riguarda la modifica delle mansioni del lavoratore dipendente, è necessario fare riferimento all'articolo 2103 del codice civile.

Art. 2103 - Mansioni del lavoratore

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
2. Ogni patto contrario è nullo.

Non puoi essere adibito a mansioni di rilievo inferiore rispetto alla categoria lavorativa per la quale sei stato assunto.
Tutto ciò costituisce un illecito ed è fonte di responsabilità civile, oltre che di un risarcimento dei danni morali e patrimoniali, cagionati al lavoratore.
Nel caso di assegnazione di mansioni di livello superiore, hai diritto al trattamento economico corrispondente (più favorevole per te).
Ti consiglio di presentare un ricorso al Tribunale del lavoro, contro la tua azienda; puoi farlo tranquillamente anche dopo essere andato in pensione.
Cordiali saluti.

Fonti:

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