1 - Concessione dei permessi studio quattro giorni esame universitario personale militare esercito certificazione aggiornamento circolare Persomil
Buon giorno vorrei porre un quesito riguardo alla concessione dei permessi studio a ridosso di in esame universitario per quanto riguarda il personale militare esercito. È possibile richiedere per il personale iscritto ad un Università telematica i 4 gg lavorativi prima dell'esame universitario?
Sì, è possibile secondo quanto previsto dalla Circolare Previmil 0410791 del 17-09-2021, paragrafo 2 lettera c): “Nell’ambito delle 150 ore per il diritto allo studio possono essere attribuite e computate, per la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, compreso quello per la discussione della tesi di laurea, le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno, secondo il criterio forfettario di cui al sottoparagrafo precedente. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio”.
Il paragrafo 2 lettera h) rinvia appunto alla lettera c):
“Per quanto concerne i corsi e-learning, riferendosi principalmente ai corsi attivati presso le università telematiche, ma anche a quelli svolti presso le università ordinarie, che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 hanno implementato il ricorso a tale modalità di lezione a distanza, vige il principio secondo cui i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di servizio. A tal fine, come affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 79983 del 14 dicembre 2020, l’interessato è tenuto a presentare all’Ente di appartenenza un certificato dell’università attestante in quali giorni e orari ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative; in particolare, deve essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni. In tal senso, è indispensabile che l’interessato acquisisca preventivamente elementi di certezza sulla possibilità di ottenere, da parte dell’università telematica, una certificazione idonea nei termini sopra rappresentati.
E’ inoltre possibile, per i militari iscritti a tali corsi, fruire:
- della licenza straordinaria per esami, finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al precedente sottoparagrafo a.;
- delle quattro giornate lavorative precedenti agli esami, nei termini indicati al precedente sottoparagrafo c.”.
Questi giorni vanno giustificati con certificazioni o basta la ricevuta dell'esame.
E' sufficiente la ricevuta dell'esame, anche perché ci sarebbe ben poco da certificare nei 4 giorni precedenti la prova.
C'è stato qualche aggiornamento della direttiva? Nel mio reparto affermano che vista la possibilità di seguire le lezioni anche dopo l'orario di lavoro questo tipo beneficio non può esser richiesta dal personale iscritto all'università telematica.
In attesa di un vs gentile riscontro bi porgo cordiali saluti
Al momento l'aggiornamento più recente è quello della circolare Persomil che ti allego.
Penso proprio che al tuo reparto non abbiano ancora letto la circolare, ad oltre due mesi di distanza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Militare studente universitario 150 ore diritto allo studio e licenza straordinaria
AGGIORNAMENTO
Secondo la nuova Circolare Previmil REG2021 0410791 del 17 settembre 2021 – Ministero della Difesa Direzione generale per il Personale Militare, per quanto concerne i corsi e-learning, sia quelli attivati presso le università telematiche, ma anche a quelli svolti presso le università ordinarie, che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 hanno implementato il ricorso a tale modalità di lezione a distanza, i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di servizio. Deve trattarsi pertanto di lezioni fornite con modalità sincrona e non asincrona (le lezioni registrate sono le così dette lezioni asincrone).
Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, nota n. 79983 del 14 dicembre 2020, l’interessato è tenuto a presentare all’Ente di appartenenza un certificato dell’università attestante in quali giorni e orari ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative; in particolare, deve essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.
Anche in caso di lezione telematica, il militare ha diritto di fruire:
- della licenza straordinaria per esami, finalizzati al conseguimento dei titoli accademici
- delle quattro giornate lavorative precedenti agli esami.
Buongiorno, sono un militare dell'Esercito, iscritto al 2^ anno presso l'Università xxxxxxxx Telematica.
Purtroppo il mio Reparto mi rifiuta la concessione della licenza straordinaria per esami, precisando: Non è possibile fruire della licenza straordinaria per esami solo se gli stessi vengano effettuati di persona secondo le metodologie "ordinarie".
Volevi forse scrivere: “è possibile fruire della licenza straordinaria per esami solo se gli stessi vengano effettuati di persona secondo le metodologie "ordinarie".
Penso che tu abbia fatto un errore di battitura …
Si afferma che noi militari abbiamo accesso alle 150 ore di diritto allo studio, che qualora fossimo iscritti ad una università telematica queste ore possono essere usufruite nei 4 giorni che precedono l'esame oppure per attività o lezioni che non si possono svolgere in asincrono e che quindi vedono il sovrapporsi delle ore lavorative con quelle scolastiche.
Il beneficio delle 150 h di permesso studio previsto dalla Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), dapprima riconosciuto alle forze di polizia nel 1985 (art. 78 del DPR 782/85, Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), è stato esteso alle Forze Armate con l’art. 18 del DPR 394/95(Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate – Esercito, Marina e Aeronautica).
Si considera ugualmente fruibile il giorno di licenza straordinaria che segue gli eventuali 4 di diritto allo studio per sostenere l'esame. Tuttavia viene espressa la postilla in cui Ciò sempreché i detti esami siano sostenuti di persona secondo le metodologie "ordinarie" e non utilizzando i moderni sistemi multimediali e siano finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al precedente para 2, sottopara a..
Come probabilmente già sai, la Direzione Generale per il Personale Militare (Persomil) con la circolare Prot. n. M_D GMIL1 II 5 1 0141265 del 22 marzo 2012 (Esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare) ha posto inspiegabilmente una distinzione tra le Università tradizionali e quelle Telematiche, in particolare stabilendo una differente modalità di concessione dei permessi studio per la preparazione degli esami relativamente sia alla licenza straordinaria che alle quattro giornate antecedenti lo stesso, ossia: <<….. E’ però possibile, per i militari iscritti a tali corsi, fruire sia della licenza straordinaria per esami nelle date previste per sostenere questi ultimi sia delle quattro giornate lavorative per la loro preparazione. Ciò sempreché i detti esami siano sostenuti di persona secondo le metodologie “ordinarie” e non utilizzando i moderni sistemi multimediali e siano finalizzati al conseguimento dei titoli di cui al precedente para 2, sottopara a>>
A questo punto mi sento di aggiungere che il 22 marzo del 2012 non si era in pandemia e le attuali tecniche metodologiche erano praticamente inesistenti. Attualmente sosteniamo gli esami on-line in sincrono che equivale ad essere presenti di persona (virtualmente). Ciò significa che come in situazioni normali ci viene richiesto di presentarci in una stanza (virtuale) ad uno specifico orario, muniti di documento di riconoscimento, viene fatto appello e contrappello, vengono date le regole di svolgimento della prova temporizzata.
Da più parti viene sollecitata una modifica della suddetta circolare, da parte del Persomil. Il tuo reparto non ha nessuna “colpa”, limitandosi ad applicare la circolare Persomil.
A dir la verità, questa circolare non aveva alcun senso nemmeno prima del covid-19, penalizzando in modo irragionevole ed anticostituzionale tutte le università telematiche.
A questo punto si è obbligati ad essere soli nella stanza in cui si svolge la prova con webcam e microfono acceso, pena l'annullamento dell'esame.
Lo so benissimo ….
L'esame si svolge normalmente in orario lavorativo, in quanto, anche i prof che organizzano e controllano lo svolgimento della prova, devono lavorare in un orario accettabile. Questi sono i dati oggettivi ai quali potremmo aggiungere quelli soggettivi legati al giorno in cui si sostiene l'esame o la tesi di laurea o una qualsiasi altra prova; questi infatti riguardano la capacità di concentrazione o di rilassamento che effettivamente può essere turbata se, prima di sostenere la prova, si dovesse incorrere in una stressante o possiamo definire "brutta" giornata lavorativa che quindi potrebbe compromettere l'esito dell'esame o della prova.
Sarai d'accordo con me, che queste tue considerazioni erano valide e condivisibili, anche prima del pandemia.
Detto questo credo che nel 2021 e in corso di pandemia sia un nostro diritto poter sostenere gli esami facendo uso della licenza straordinaria, poichè è l'unica tipologia di licenza che dà la certezza di potersi presentare e svolgere l'esame.
ATTENDO UN CORTESE RISCONTRO LEGALE DA PARTE VOSTRA.
Cordialmente
Penso che sia anche un diritto delle Università telematiche, quello di operare sul mercato accademico, senza alcun gap rispetto alle classiche Università "in presenza" (sempre che si torni in presenza per davvero con il green pass).
Dovrebbe essere l'Università xxxxxxxx Telematica a chiedere al Persomil una rettifica della circolare del 2012!
E' impensabile che il singolo studente militare possa sostenere gli oneri di un ricorso al TAR contro il provvedimento di diniego al diritto allo studio in caso di esami “a distanza”.
Il TAR probabilmente sentenzierà che il diritto allo studio, anche del militare, è riconosciuto dalla Costituzione dagli articoli 33, 34 e, per quanto di interesse, dall’articolo 35 nella parte in cui sancisce proprio che le Repubblica “cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”, anche dei militari!
Per non parlare del principio di eguaglianza sostanziale tra cittadini e lavoratori (art. 3 della Costituzione)!!!
Tra l'altro, Persomil, con quella circolare, influenza la concorrenza nel mondo universitario, penalizzando determinate università, a vantaggio di altre!
Il sistema universitario si basa sulla parità e piena libertà degli Atenei: Persomil oltre a comprimere irragionevolmente il diritto allo studio del militare-studente, condiziona la libertà delle varie Università (anche non telematiche) di organizzare liberamente gli esami universitari anche da remoto …
Se i militari non dovessero più iscriversi all'Università xxxxxxxx Telematica, a causa della circolare del 2012 ... se io fossi il rettore dell'Università xxxxxxxx chiederei un congruo risarcimento danni al Ministero della Difesa …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1995, n. 394 Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica).
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1985, n. 782 Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
- LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
- Prot. N. M_D GMIL1 II 5 1 0141265 - 2° Rep. 5ª Div. - Esercizio del diritto allo studio da parte del personale militare