Ricongiungimento familiare militare figli di età minore di tre anni
Buongiorno, sono un militare dell'esercito, sottufficiale, lavoro a Bari e mia moglie è un Graduato dell'Esercito e lavora a Roma. Abbiamo provato a fare domanda di ricongiungimento familiare. Ho ricevuto pochi giorni fa una possibile soluzione. Cioè mia moglie potrebbe fare domanda di gradimento per Lecce, quindi 200 km da Bari in quanto lei non può venire a Bari per l'incarico ed io non posso andare via prima del mio mandato di 3 anni a Bari per uno specifico progetto.
Vorrei chiedervi se ci fosse qualche possibilità per ovviare a questo tipo di soluzione.
Grazie
RISPOSTA
Dobbiamo distinguere le ipotesi di diritto soggettivo al trasferimento del militare da quelle che concedono semplicemente al militare la facoltà di chiedere il trasferimento presso altro reparto (ma il datore di lavoro potrebbe rigettare la richiesta con diniego motivato).
L'unica ipotesi di diritto soggettivo al trasferimento del militare per ricongiungimento familiare, è quella di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ossia il trasferimento d'autorità del coniuge militare.
La norma stabilisce che «Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
Nel settore delle Forze Armate è noto l'istituto del ricongiungimento al coniuge militare trasferito d'autorità, che riconosce al dipendente il diritto al trasferimento con precedenza per ricongiungersi al coniuge appartenente alle forze armate o alle forze dell'ordine trasferito d'autorità.
Non si tratta tuttavia della presente fattispecie.
Altra ipotesi di diritto al trasferimento?
Si tratta di un'ipotesi residuale; tua moglie è individuata dal Sindaco di un comune della provincia di Bari, ad esempio, assessore esterno alla Giunta. Ella avrebbe diritto di essere temporaneamente trasferita presso il reparto più vicino al luogo ove esercita la funzione di assessore.
In tutti gli altri casi, la richiesta di trasferimento per ricongiungimento familiare, potrebbe essere rigettata dal datore di lavoro con congrua motivazione.
A proposito della motivazione del rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, secondo il T.A.R. Puglia – Sez. Bari, n. 108/2018, il Comando investito della richiesta di ricongiungimento familiare, è chiamato, attraverso la motivazione del provvedimento che conclude la sequenza procedimentale, a formulare un vero e proprio “giudizio di bilanciamento tra le proprie necessità operative e tale legittima pretesa del ricorrente” (nello stesso senso, T.A.R. Lombardia - Brescia, ordinanza 27 febbraio 2019, n. 71). La motivazione dell’eventuale diniego, così, non potrà riferirsi genericamente ad “esigenze di servizio” od anche soltanto alla “carenza d’organico del Comando di appartenenza” (ragione peraltro di per sé non sufficiente secondo il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. I, n. 206/2016). Dovrà piuttosto tenere conto della ricorrenza in concreto dei presupposti di cui all’art. 42-bis, ed in particolare “delle funzioni effettive del militare, dell'attuale impiego, delle possibilità di una sostituzione del dipendente senza pregiudizio per le esigenze organizzative del Comando” (T.A.R. Puglia – Bari, ord. n. 94/2019).
Anche in caso di figli di età minore di tre anni, il militare non avrebbe un diritto soggettivo al trasferimento per ricongiungimento familiare. L’art. 1493 del codice dell'ordinamento militare prevede che l’intera normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità deve ritenersi applicabile anche ai militari, e con essa anche lo specifico istituto del ricongiungimento familiare. L'Amministrazione tuttavia esercita, in tal caso, “un peculiare potere valutativo da esercitare caso per caso e tenuto conto delle complessive esigenze degli uffici” (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 21 maggio 2013, n. 2730). Se da un lato il ricongiungimento familiare si applica anche ai militari, dall’altro, il loro particolare status (e soprattutto le specifiche funzioni che la p.a. di appartenenza è chiamata a svolgere) legittima il riconoscimento in capo agli uffici competenti di margini di discrezionalità più ampi, a tutela delle esigenze del Comando di appartenenza, che consentono di rigettare la richiesta con congrua motivazione.
Stesso discorso in caso militare caregiver che intende assistere un parente con riconoscimento della grave disabilità, ai sensi della legge 104/1992. Anche in questo caso l'Amministrazione potrebbe esercitare il diniego alla richiesta di trasferimento del militare, motivando tale decisione in ragione delle “specifiche”esigenze degli uffici.
A mio parere, l'opzione Bari - Lecce è tutto sommato un buon compromesso; ritengo che sia molto difficile ottenere un risultato migliore, salvo il ricorrere delle specifiche ipotesi descritte con la presente consulenza.
A disposizione per chiarimenti e per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- LEGGE 19 maggio 1986, n. 224 Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza.
- LEGGE 28 luglio 1999, n. 266 Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.