Sanzione disciplinare di corpo al militare impedisce attribuzione dell'onorificenza





Gentile Avvocato, Le chiedo di esaminare il mio caso relativo al servizio prestato come militare dell'Aeronautica Militare. Sottufficiale dell'Aeronautica Militare col grado di Maresciallo, posto in congedo nella posizione di Ausiliaria in data 10/07/2016 per raggiunti limiti di età.
Ho prestato servizio presso il Reparto Comando xxxxxxxxx.
In data 11/07/2015 il Comando inoltrava tardivamente all'Ente superiore lettera di Proposta di concessione Medaglia xxxxxxxxxx. La domanda era corredata di vari allegati tra cui lo specchio delle punizioni.
Il Ministero della Difesa con lettera del 21/7/2017 ha risposto al mio Comando: la domanda intesa ad ottenere l'onorificenza in oggetto, non trova possibilità di accoglimento in quanto il Sottufficiale non possiede uno dei requisiti previsti dall'articolo 6 delle Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 1839.
In una seconda lettera a me indirizzata ha scritto:
1. si comunica che la domanda intesa ad ottenere l'onorificenza in oggetto, non trova possibilità' di accoglimento in quanto risulta a suo carico una sanzione disciplinare di corpo (rimprovero) tuttora presente nella documentazione matricolare.
2. La suddetta sanzione, alla luce della normativa vigente, costituisce elemento ostativo per la concessione dell'onorificenza in argomento; pertanto si invita la S.V. a presentare domanda di cancellazione del provvedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare , nei tempi e nei modi previsti dallo stesso.
3. L'istanza, compiutamente aggiornata, potrà essere ripresentata una volta superati gli aspetti ostativi al momento sussistenti.
Purtroppo, non essendo più in servizio, il Comando mi ha risposto che non avevo più diritto ad inoltrare domanda di cessazione per via gerarchica.
La nota disciplinare trascritta dice quanto segue:
Comandato in Servizio quale "Ufficiale di Servizio" si presentava con notevole ritardo dall'inizio delle operazioni giornaliere causando disservizio.
Mi occorrerebbe la cancellazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo (rimprovero) tuttora presente nella documentazione matricolare personale, per poter inoltrare la domanda intesa ad ottenere l'onorificenza in oggetto. A tal fine desidero avvalermi della facoltà di annullamento in autotutela ai sensi dell' art. 21 nonies della legge 241 del 1990. Chiedo di conoscere quali sono le modalità per inoltrare istanza volta a ottenere la cessazione della sanzione disciplinare di corpo inflitta nel 2003 nel grado di Maresciallo.
Nell'attesa di una cortese risposta, porgo cordiali saluti.

RISPOSTA

Sarà molto difficile ottenere la cancellazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo, essendo tu, in questo momento, un militare posto in congedo nella posizione di Ausiliaria per raggiunti limiti di età (60 anni).
L'articolo 1369 del codice dell'ordinamento militare prevede che si possa ottenere la cancellazione della sanzione disciplinare di corpo, soltanto con ricorso gerarchico; tuttavia il ricorso gerarchico può essere presentato soltanto dal militare in servizio e non dal miliare posto in congedo per raggiunti limiti di età.
L’articolo 1369 del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) regola la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo.
Ebbene, tale articolo prevede che:
“1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni [disciplinari di corpo] trascritte nella documentazione personale. L’istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo.
2. Il Ministro, ovvero l’autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
3. In caso di accoglimento dell’istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva”.

ATTENZIONE, IL MILITARE HA FACOLTA' DI PRESENTARE LA RICHIESTA PER VIA GERARCHICA, FINO A QUANDO APPUNTO IL MILITARE E' INSERITO ALL'INTERNO DELLA GERARCHIA MILITARE.

Si può inviare per via gerarchica al Ministro della difesa la domanda di cancellazione (è competente la Direzione Generale per il Personale Militare – PERSOMIL) solo se, per almeno due anni, il militare non è stato più punito. L'’inoltro “per via gerarchica” non è passivo, poiché i superiori dovranno infatti “attivamente” fornire un parere sulla richiesta e, di tale parere (nonché dei vostri precedenti di servizio e, cioè, valutazioni caratteristiche, encomi, elogi, eventuali pendenze penali eccetera), si terrà conto ai fini dell’adozione della decisione finale.
In questo momento, giuridicamente, tu non hai alcun “superiore” che possa esprimere il parere favorevole a fronte della tua richiesta.

Qual è allora il tentativo giuridico da fare ? Perché si tratta di un tentativo che potrebbe anche non andare a buon fine …

L'articolo 1 del codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo n. 66 del 2010, al comma 6, prevede quanto segue:

6. Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La legge n. 241/1990, ha introdotto garanzie procedimentali applicabili ai procedimenti disciplinari militari come anche confermato dal combinato disposto degli articoli 1 comma 6 e n. 1349 comma 3 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 (Codice dell’ordinamento militare) nella misura in cui si recepisce a carattere generale la legge 241/90 pur escludendo l’emanazione di ordini dalla citata legge.

Pertanto, quella richiesta di cancellazione che in precedenza hai inoltrato ai sensi dell'articolo 1369 del Codice dell'Ordinamento Militare, la presenterai ai sensi dell'articolo 1 comma 6 del codice dell'ordinamento militare che richiama l'art. 21 nonies della legge 241 del 1990.
Sostanzialmente la domanda non cambia di una virgola … quello che cambia è il titolo giuridico in base al quale viene presentata al Previmil: richiesta di annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21 nonies della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990. Sarà questo l'oggetto della richiesta!

Perché sono molto scettico sul buon esito dell'iniziativa?
Leggiamo l'articolo 21 nonies come riformato dalla riforma Madia: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.
La richiesta di autotutela deve essere presentata entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi!
Sono trascorsi molto più di 12 mesi, sia dal momento della sanzione disciplinare, sia dal momento in cui avresti potuto presentare la richiesta di cancellazione, tramite ricorso gerarchico, avendo lo status di militare in servizio.
Ad ogni modo, tentare non costa nulla, tuttavia non dobbiamo illuderci troppo …

A disposizione per tutti i chiarimenti ed approfondimenti del caso.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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