Incompatibilità secondo lavoro supplente part time





Buona sera, sono da poco entrata a far parte dell'impresa familiare al 25% (tramite scrittura privata autenticata da un notaio), ma in questi giorni sto ricevendo molte richieste per coprire delle supplenze come docente in diversi istituti pubblici.
Le domande che vi pongo sono: - posso accettare il lavoro da supplente nella scuola pubblica, nonostante il mio secondo lavoro nell'impresa familiare?

RISPOSTA

Se si tratta di una supplenza in part time non superiore al 50%, puoi accettarla e continuare a svolgere la tua attività presso l'impresa familiare, senza alcuna particolare autorizzazione.
Se si tratta di una supplenza a tempo pieno oppure in part time, pari o superiore al 50%, occorre chiedere in via preliminare l'autorizzazione al dirigente scolastico, per continuare a svolgere l'attività dell'impresa di famiglia. Secondo l’univoca giurisprudenza della Corte dei Conti infatti, il regime autorizzatorio è applicabile anche al personale docente part-time (ossia in “orario ridotto”, o “tempo parziale”). Ai docenti a tempo determinato, cioè i supplenti, si applica la disciplina della supplenza di cui alla legge del 03/05/1999, n. 124, art. 4. Tale norma prevede, oltre le “supplenze annuali” (comma 1, disposte per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento “che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico”, cioè fino al 31 agosto), anche le “supplenze temporanee” (comma 2: disposte per la copertura “delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico” o “fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”, cioè fino al 30 giugno; comma 3: disposte negli “altri casi in cui si renda necessario”).
Dal punto di vista della disciplina, la docenza con termine al 30 giugno dell’a.s. si discosta non solo dalla docenza a tempo indeterminato (sia pure in part-time), che non rientra nell’ambito delle supplenze, ma anche dalla “supplenza annuale” (la quale estende l’impegno del docente anche oltre il termine delle attività didattiche, sino al 31 agosto dell’a.s., e copre pertanto anche il cd. “periodo estivo”).
Inoltre, l’art. 40 del CCNL 2006 (“Rapporto di lavoro a tempo determinato”) dispone che “Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 25” (cioè della disciplina del contratto individuale di lavoro del personale docente), ma non richiama espressamente, invece, l’art. 39 del medesimo CCNL, il quale estende ai docenti a tempo indeterminato in part-time il regime autorizzatorio vigente per i docenti a tempo pieno (“Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto”); né specifica previsione in tal senso è contenuta per i supplenti nel citato CCNL il quale, per contro, estende espressamente alle supplenze alcuni aspetti della disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (come agli artt. 16 e 19, quanto all’estensione ai supplenti del regime delle ferie e dei permessi, con le specificità ivi dettate).
Ci sono poi le supplenze temporanee su cattedra “a spezzone” (inferiore al monte ore obbligatorio previsto per l’Istituto); in particolare, per le supplenze “a spezzone” la disciplina sul diritto al “completamento orario” (di cui all’art. 4 del D.M. 131/07, art. 116 del CCNL 2006 e all’art. 40, comma 7, del CCNL/2007) concorre a determinare effettivamente quella non prevedibilità ex ante del monte ore complessivo che il docente potrà prestare nel corso dell’anno. Si tratta di supplenze conferite dai Dirigenti Scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto (è l’istituzione scolastica che provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448);
Secondo la sentenza n. 17/2021 della Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello, in caso di supplenza “a spezzone”, in ragione della non prevedibilità ex ante del superamento del part time al 50%, non incorre in colpa grave il docente che non chiede l'autorizzazione per svolgere il suo secondo lavoro.



O questi due sono incompatibili?

RISPOSTA

Se si tratta di un part time non superiore al 50% sono compatibili.
Se si tratta di un part time pari o superiore al 50% del monte orario complessivo, occorre chiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico.
Se si tratta di una supplenza “a spezzone”, caratterizzata dalla non prevedibilità del monte ore complessivo da prestare nel corso dell’anno, non è passibile di sanzione o di responsabilità, il docente che non chiede l'autorizzazione, come da sentenza n. 17/2021 della Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale centrale di appello



Nel caso fossero compatibili posso semplicemente comunicarlo o devo richiedere al dirigente scolastico il permesso?

RISPOSTA

Se si tratta di un part time pari o superiore al 50% del monte orario complessivo, occorre chiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico.



Se fosse un istituto paritario o privato ad aver bisogno, posso accettare?
Grazie per l'attenzione

RISPOSTA

Sì, potresti accettare senza particolari problematiche.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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