Iscrizione INPS INAIL amministratore SRL non socio che riceve compenso
Una SRL, senza dipendenti, ha un amministratore, non socio, al quale verrà corrisposto un compenso mensile. La società svolge marginalmente compravendita di autovetture usate.
RISPOSTA
Cosa dobbiamo intendere per “marginalmente”?
Significa che occasionalmente vende auto usate, tuttavia il core business è altrove?
Oppure significa che l'attività della SRL non è particolarmente ben avviata?
Domande:
dobbiamo aprire una posizione INPS?
RISPOSTA
Se l'amministratore percepisce un compenso, la risposta è sì.
Colui che svolge esclusivamente attività di amministratore non socio di una società di capitali, non è obbligato all’iscrizione Inps – gestione commercianti – ma è obbligato solo alla iscrizione all’Inps – gestione separata – in qualità di lavoratore autonomo, se riceve un compenso, a motivo del proprio incarico, in quanto l’attività svolta è solo e soltanto quella di amministrazione, senza alcun impegno lavorativo a favore della società e senza svolgere alcuna delle operazioni previste dall’oggetto sociale.
Occorre aprire una posizione INPS, gestione separata, se l'amministratore percepisce un compenso.
Per l'INAIL ok dobbiamo comunicare l'evento con una denuncia nominativa assicurati.
RISPOSTA
Confermo.
L'amministratore dovrà essere scritto alla gestione separata Inps?
RISPOSTA
Certamente sì, visto che percepirà un compenso per la sua attività di amministratore societario.
Esiste una doppia contribuzione come gestione separata e gestione commercianti? se si come si può superare, considerando che l'Amministratore percepirà € 500,00 e svolge solo attività gestionale.
grazie
RISPOSTA
Secondo l’articolo 12, comma 11, D.L. 78/2010 non esiste la regola dell’unicità dell’iscrizione INPS: in caso di esercizio di un’attività per la quale è richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti, artigiani e coltivatori diretti, e, contemporaneamente, di un’attività per la quale è prevista l’iscrizione alla gestione separata, vale il principio della doppia iscrizione.
Questa è la regola generale.
Detto ciò, secondo la Corte di Cassazione ordinanza n. 1759, depositata in data 27 gennaio 2021, l’attività di supervisione e di referente per i clienti o i fornitori, rientrano tutte nelle normali incombenze dell’amministratore societario, il quale, quindi, è tenuto ad iscriversi esclusivamente alla gestione separata Inps, non essendo invece dovuti i contributi previdenziali per la gestione commercianti.
Per poter giustificare la doppia iscrizione, l’attività svolta nell’ambito dell’impresa commerciale deve essere diversa da quella svolta in qualità di amministratore societario.
Se oltre a fare l'amministratore non socio, questa persona svolge anche un'attività commerciale fuori dal perimetro della SRL in questione, ci sarà la doppia iscrizione.
Se svolge soltanto l'attività di amministratore non socio di questa SRL, ci sarà soltanto l'iscrizione alla gestione separata INPS.
Quando l’attività svolta deve essere ricondotta soltanto a quella di amministratore societario, vige il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.
In base a quello che mi hai scritto, nella fattispecie di cui alla presente consulenza, vige il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.