Limite 20% personale a tempo determinato per cantieri e lavoratori CCNL telecomunicazioni

 

Un'azienda società SPA che svolge attività di telefonia e cantieristica per l'installazione di piccoli ripetitori.

RISPOSTA

Immagino che a questa azienda si applichi il CCNL Telecomunicazioni.



Con 15 DIPENDENTI E PER LA IL TIPO DI LAVORO HA NECESSITA' DI ASSUMERE PROFESSIONISTI (geometri e ingegneri) per l'assistenza di piccoli cantieri che durano circa due tre mesi per questo tipo di attività ha necessità di assumere professionisti, come assistenti di cantiere, per la durata di tre/quattro mesi e quindi a tempo determinato.
Questo tipo di assunzione rientra nella determinazione del 20 per cento dei dipendenti a tempo indeterminato?
Grazie

RISPOSTA

La percentuale del 20% è prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 81/2015:
“Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato”.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro potrebbe prevedere anche una differente percentuale-limite.
Ad esempio, l'articolo 17 comma 2 del CCNL telecomunicazioni prevede il limite del 35% (numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato) (CCNL allegato):
Art. 17 CCNL telecomunicazioni – Somministrazione a tempo determinato
1. Al rapporto di lavoro svolto in regime di somministrazione a tempo determinato si applicano le disposizioni di legge vigenti recate dagli artt. 30 e seguenti del D.lgs 81 del 2015 come modificato dalla Legge 96 del 2018.
2. Fermo restando il limite disposto dall'articolo 23 del D.lgs 81 del 2015, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, da computarsi in termini di media nell’arco dell’anno (1° gennaio-31 dicembre), non può eccedere complessivamente il 35% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali – in questo caso nel limite massimo aggiuntivo del 5% - di ricorso a detti istituti. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro.
3. I lavoratori somministrati dovranno ricevere una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
4. Le aziende forniranno annualmente alle RSU informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo troverà applicazione laddove vengano utilizzati solo i rapporti di cui al suddetto comma 2. Negli altri casi varranno le vigenti disposizioni di cui all’art. 31 del D.lgs 81 del 2015 come modificato dalla Legge 96 del 2018.
In caso di violazione del limite percentuale del 20%, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
Queste assunzioni a termine rientrano nel calcolo del 35%, salvo il caso di lavoratori di età superiore a 50 anni che non si contano ai fini del superamento del limite percentuale.
Secondo le legge (articolo 23 del decreto legislativo n. 81/2015), sono esenti dal limite del 20%, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
-nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi; -da imprese start-up innovative;
-per lo svolgimento delle attività stagionali;
-per programmi radiofonici, televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;
-per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni;
-per sostituzione di lavoratori assenti;
-tra università pubbliche o private, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

Richiedi consulenza legale

legaleconsulenza.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca

Effettua una ricerca per materia:

Diritto del Lavoro Separazione e divorzio Diritto Civile Diritto PenaleereditaCondominioFisco e TributiDiritto AmministrativoApprofondimenti Tematici