Incompatibilità tirocinio concorso della Agenzia delle Entrate





Egregio Avvocato, desidero con la Presente rappresentare quanto segue: ho un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato presso un’azienda privata, nello specifico un'emittente televisiva locale.
Ho partecipato al concorso della Agenzia delle entrate - 2320 funzionari amministrativi bandito ad agosto 2021 e ho avuto accesso al tirocinio di sei mesi retribuito. Il comma 2 dell'articolo 10 del bando di concorso recita: "L'esclusione dal tirocinio può, altresì, essere disposta dal Direttore regionale, provinciale o dal Direttore Centrale Risorse umane nelle ipotesi di cui al punto 2.3 e per comportamenti contrari ai principi di diligenza, correttezza e buona fede e comunque non conformi alle norme contenute nel Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate, approvato con atto direttoriale prot. n. 118379 del 16 settembre 2015, e nel Regolamento di indipendenza ed autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali (Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 1 ".
Desidero dunque chiedere se la mia posizione lavorativa è incompatibile col tirocinio previsto per poter sostenere la prova orale del concorso di cui in oggetto.
Nel caso in cui lo fosse devo prendere necessariamente aspettativa non retribuita dal mio posto di lavoro e soprattutto debbo farlo necessariamente entro il termine di inizio del suddetto tirocinio, previsto per il 2 maggio?
O, per ipotesi e facendo un esempio, qualora non dovessi riuscire a risolvere il tutto con la mia azienda entro il termine suddetto, potrei iniziare comunque il tirocinio chiedendo inizialmente un periodo di ferie alla mia azienda? In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porre Distinti saluti.

RISPOSTA

Sei obbligato a prendere necessariamente l'aspettativa non retribuita, visto che anche ai tirocinanti, per espressa previsione del bando, si applica il Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate, approvato con atto direttoriale prot. n. 118379 del 16 settembre 2015 che, all'articolo 5 rinvia alla normativa di legge in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, ossia l'articolo 53 del testo unico pubblico impiego, decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 5 (Incompatibilità e conflitto di interessi)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi
, il personale dell’Agenzia, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario o tecnico comunque connesse ai propri compiti istituzionali.

Non è sufficiente chiedere le ferie, giacché le incompatibilità del dipendente dell'agenzia delle entrate, si evitano soltanto sospendendo il rapporto di lavoro con l'azienda privata, tramite aspettativa non retribuita. Escludo che tu possa pertanto, compatibilmente con il bando e con la legge, iniziare comunque il tirocinio chiedendo inizialmente un periodo di ferie alla tua azienda. Rischieresti la sanzione dell'esclusione dal tirocinio e quindi dalla graduatoria finale del concorso della Agenzia delle entrate - 2320 funzionari amministrativi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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