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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Pause videoterminalisti operatori di sportello
Buongiorno, l'art.48 del ccnl dei dipendenti di Poste Italiane S.p.a. riconosce gli sportellisti (operatori di sportello) come "videoterminalisti" (titolo VII Legge 81/2008), ma non riconosce loro le pause previste dall'art.175 della predetta Legge 81/2008 (15 min.ogni 120 min.) in quanto, sempre secondo lo stesso art.48 ccnl trova applicazione l'accordo (pessimo) Azienda-sindacati del 25.3.2010 ovvero 10 min.di cambiamento di attività ogni 95/100 operazioni (ovvero ogni 3/4 ore in funzione alla tipologia di operazioni svolte).
E non tutte le operazioni svolte a sportello vengono registrate dall'applicativo predisposto.
È VALIDO, e quindi lecito, un accordo peggiorativo del minimo legale?
Possono esistere anche i videoterminalisti di serie B?
Esistono dei precedenti (sentenza Tribunale Roma 1.9.1999)?
Si rimane in attesa di cortese riscontro, preventivo e modalità di pagamento.
Cordiali saluti
RISPOSTA
Prima di rispondere alla presente consulenza vorrei che leggessi le seguenti norme del testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, relative ai rapporti tra le norme di legge ed il perimetro legittimo della contrattazione collettiva.
Ho evidenziato i passaggi oggetto della nostra riflessione:
Articolo 173 – Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175.
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
…
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Capito la differenza tra la materia delle interruzioni e quella, ad esempio della formazione?
Riguardo la materia delle interruzioni, il legislatore si rimette alla contrattazione collettiva, sia nell'ipotesi in melius che in peius …
La contrattazione può migliorare ma anche peggiorare il testo della legge, perché in fondo, le “modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità”.
Diciamo che a livello individuale ci sarebbe comunque questa via di fuga …
Riguardo la materia della formazione, il legislatore si rimette alla contrattazione collettiva, indicando però i contenuti minimi, ossia quel nucleo minimo di tutela al di sotto del quale la contrattazione collettiva non può scendere …
In materia di interruzione, il legislatore non detta i contenuti minimi del perimetro della contrattazione collettiva!
Tanto premesso, rispondo alle tua domande: mi chiedi se è VALIDO, e quindi lecito, un accordo peggiorativo del minimo legale?
Ma nell'articolo 175 non c'è nessun minimo legale, al contrario dell'articolo 37 del testo unico!
L'articolo 175 non indica quali sono i contenuti minimi … si rimette semplicemente alla contrattazione collettiva.
Mi chiedi se possono esistere anche i videoterminalisti di serie B: certamente sì, perché i sindacati hanno firmato un accordo al ribasso, in questa materia, relativamente alla quale il testo unico d.lgs. 81/2008 non ha dettato i così detti contenuti minimi.
Dubito che un giudice possa sostituirsi ad un accordo che gli stessi rappresentanti dei lavoratori hanno valutato come congruo, a maggior ragione se consideriamo che in caso di problemi di salute del singolo dipendente, c'è la possibilità di stabilire un piano di interruzioni individuale, sentito il medico competente.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.