1 - Diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova presso altra amministrazione





Buonasera, ho lavorato in polizia municipale dal 26 aprile 2021 al 7 maggio 2022.
Dal 9 maggio al 1 agosto lavoro al tribunale di Bari (ministero della giustizia)
In data 1 agosto passerò a lavorare presso la Regione Puglia... chiedo: dal tribunale posso dare le dimissioni con la conservazione del posto come prevede il CCFC e Locali visto che sto ancora nel periodo di prova. Cordiali saluti

RISPOSTA

Assolutamente no.
Sia il CCNL Funzioni Centrali che il CCNL Funzioni locali prevedono che il diritto alla conservazione del posto, durante il periodo di prova presso altra amministrazione, spetti soltanto al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che abbia superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza.
Al momento delle dimissioni dal Ministero della Giustizia e della sottoscrizione del contratto con la Regione, non avrai ancora superato il periodo di prova, pertanto non si applica alla presente fattispecie, l'istituto della conservazione del posto di lavoro.

Art. 19 CCNL Funzioni Centrali. Periodo di prova

10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza.


Art. 20 CCNL Funzioni locali. Periodo di prova

10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza.


A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Diritto conservazione posto di lavoro durante il periodo di prova equiparazione vincitore di concorso all'idoneo chiamato a sottoscrivere il contratto di lavoro a seguito di scorrimento della graduatoria





Buon pomeriggio a tutti, avrei questo quesito da sottoporvi: "il 10 agosto del 2020 sono stata assunta quale vincitrice di concorso, come istruttore amministrativo categoria C, agente di polizia locale presso un Comune A con contratto a tempo pieno e indeterminato.
A seguito di scorrimento di graduatoria (ero tra gli idonei ma non vincitrice) scelgo di iniziare a prestare servizi presso il comune B (sempre categoria C e area polizia locale) e pertanto osservo il regolare periodo di preavviso, rassegno le dimissioni e termino il rapporto di lavoro con il comune A il giorno 28/02/2022.

RISPOSTA

Quando hai terminato il rapporto di lavoro con il comune A, avevi terminato il tuo periodo di prova pari a sei mesi.



E inizio il lavoro con il Comune B il giorno 01/03/2022.
Nella lettera di dimissioni inviata al Comune A, chiedo di avvalermi del disposto dell’art 20, comma 10 del CCNL del 21.05.2018 - comparto funzioni locali che così recita. "10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l'ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza.".
Durante il servizio presso il comune B ho osservato 18 giorni di ferie autorizzate dal piano ferie e dal responsabile, per cui il termine del mio periodo di prova dovrebbe essere ulteriormente prorogato non al 01/09/2022 (termine dei sei mesi), bensì al 19/09/2022.

RISPOSTA

Ok
Confermo.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL; lo prevede direttamente l'articolo 20 del contratto collettivo nazionale funzioni locali.
Il comma 10 del suddetto articolo 20 prevede inoltre quanto segue: “Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza”.



Ora, vorrei rientrare in servizio presso il comune A e ho i seguenti dubbi:
Ho comunque diritto alla conservazione del posto presso il Comune A anche se la presa in servizio presso il Comune B non è per essere "vincitore" (come cita l'art.20 comma 10 del CCNL) ma bensì per scorrimento di idoneo? ( ho provato a cercare interpretazioni in merito ma ho trovato solo una sentenza del TAR della Regione Lombardia che al punto 5.1 parrebbe equiparare l'idoneo che viene assunto al vincitore, ma sono ignorante in materia)

RISPOSTA

Il parere della Corte dei Conti Lombardia 328/2017/PAR, in riferimento alla consolidata giurisprudenza di Cassazione, equipara il vincitore di concorso all'idoneo chiamato a sottoscrivere il contratto di lavoro a seguito di scorrimento della graduatoria: ...la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di “scorrimento” di una graduatoria efficace, infatti, ha precisato che, “esaurita la procedura concorsuale, si è ormai sul terreno degli atti di gestione e della capacità di diritto privato dell’Amministrazione pubblica”, sicché “il soggetto individuato all’esito del procedimento amministrativo di selezione, ad evidenza pubblica, versa nella condizione propria dell’aggiudicatario di qualsiasi altro contratto, svolgendosi ormai il suo rapporto con la controparte in modo paritario e ponendosi la decisione di quest’ultima di coprire un certo numero di posti e di assumere i vincitori del concorso come fonte, per l’interessato, del suo diritto alla stipulazione”.
La clausola contrattuale di cui all'articolo 20 comma 10, rappresenta una tutela per il lavoratore pubblico che, già titolare di un rapporto a tempo indeterminato consolidato dopo la prova, è sottoposto ad un nuovo periodo di prova per essere stato assunto in un altro ente pubblico con l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Si tratta quindi una tutela contro il rischio di perdere il "posto fisso" in favore di chi ne è già titolare, non si tratta di un "premio" per chi si è collocato al primo o ai primi posti di una graduatoria concorsuale.
Secondo l'orientamento applicativo RAL_1754 che, seppur riferito al precedente contratto collettivo per gli enti locali, è analogicamente assimilabile alla previsione attuale (in quanto pressoché identica) si prevede inoltre quanto segue:
-in caso di dimissioni con conservazione del posto di lavoro per aver vinto un concorso presso altro Ente, il contratto con il precedente Ente viene ad estinguersi;
-inoltre in caso di richiesta di reintegra l’Ente è obbligato a riassumere il lavoratore per il tramite della stipula di un nuovo contratto di lavoro con tutte le conseguenze del caso in materia di istituti contrattuali (ferie, congedi, permessi, ecc che maturano dal giorno della riassunzione);
-infine il posto lasciato libero risulta “vacante” ma “non disponibile” per il periodo di durata della prova presso il nuovo Ente.



Se potessi tornare al Comune A ci deve essere continuità di servizio, ovvero terminare il giorno prima presso il Comune B e iniziare il giorno dopo presso il comune A o si deve sottostare al regime del 15 e del 30 del mese?

RISPOSTA

Non deve sussistere necessariamente continuità di servizio.
A domanda, in caso di recesso dal rapporto di lavoro con l'ente B, durante il periodo di prova, potrai tornare in servizio presso il comune A.
La continuità di servizio deve connotare necessariamente il passaggio del dipendente dall’ente di originaria appartenenza al nuovo. Soltanto questo passaggio deve avvenire senza soluzione di continuità, in considerazione dell'interpretazione che l'Aran diede con riferimento all'art. 14-bis del CCNL 06.07.1995 (RAL428): proprio tale continuità giustificherebbe la possibilità di riconoscere il diritto del dipendente alla conservazione del posto presso l’ente di appartenenza, ai sensi del comma 9 dell’art. 14-bis del CCNL del 6/7/1995, per tutta la durata del periodo di prova presso il nuovo datore di lavoro pubblico. Conseguentemente, se viene meno tale continuità (con un’interruzione anche di un solo giorno) l’originario rapporto di lavoro si estingue completamente e definitivamente, con la ulteriore conseguenza anche dell’impossibilità di applicazione del beneficio previsto dalla clausola contrattuale del sopra citato art. 14-bis del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
Siccome, a seguito di apposita domanda, devi stipulare un "nuovo" contratto con il Comune A, questo ente comunale probabilmente ti convocherà per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, in considerazione del regime del 15 o del 30 del mese. Per carità, potrebbe anche invitarti per la sottoscrizione del nuovo contratto, il giorno successivo al tuo recesso presso il Comune B … ma è molto probabile che ti convochi in ragione del regime del 15 o 30 del mese.



Stipulerei un nuovo contratto di lavoro con il Comune A e in questo caso sono soggetta nuovamente al periodo di prova?

RISPOSTA

Sì; si tratterebbe di un nuovo contratto individuale di lavoro.
Leggiamo con attenzione il comma 2 dell'articolo 20 del CCNL Funzioni locali: “possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima categoria e profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono, altresì, esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017”.
L'ente comunale A ha facoltà (facoltà non obbligo … nel CCNL è scritto “possono” non “devono” … ), con il tuo consenso, di esonerarti dal periodo di prova, visto che l'hai già superato in precedenza, nella medesima categoria e profilo professionale.

3 - Dimissioni con la conservazione del posto operatore socio sanitario, vincitore concorso a tempo indeterminato, recesso lavoratore durante periodo di prova ASL non prima di due mesi di servizio rientro a domanda ente precedente.





Sono una OSS (operatore socio sanitario) assunta con contratto a tempo indeterminato dal giorno 20/12/2022. Prima ero assunta presso una struttura con contratto enti locali, per cui ho dato le dimissioni con la conservazione del posto.

RISPOSTA

Esatto, lo prevede l'attuale articolo 25 comma 10 del CCNL funzioni locali: “10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza”.



Siccome sono stata assegnata ad un reparto psichiatrico nel quale non mi trovo bene e non mi è stata data possibilità di cambiamento, vorrei rientrare a lavorare nell'ente da cui provenivo.

RISPOSTA

In caso di recesso del lavoratore, durante il periodo di prova, “il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza”. Quali sono i tempi e le modalità del recesso … ce lo dice il contratto collettivo applicabile alle ASL.



Il contratto asl prevede 4 mesi di prova e le dimissioni senza periodo di preavviso possono essere date dopo due mesi.

RISPOSTA

Ti tocca sopportare questo reparto psichiatrico per almeno due mesi.



Vorrei chiedere nel mio caso provenendo da altro ente pubblico se vale lo stesso questa regola o se potrei dimettermi subito e rientrare nella struttura precedente.

RISPOSTA

Vale esattamente questa regola, perché il contratto collettivo applicabile alle ASL non prevede alcuna eccezione di sorta, in favore dei vincitori di concorso provenienti da un altro ente pubblico.



Se invece devo aspettare i due mesi per dimettermi , ma mi licenziassi senza preavviso a che sanzioni incorrerei?

RISPOSTA

Attenzione, non parliamo di licenziamento ma di recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova.
La tua ASL rigetterebbe il tuo recesso, non essendo ancora trascorso l'arco temporale di due mesi.
Se nonostante il rigetto del tuo recesso non ti presentassi al lavoro, saresti licenziata per giusta causa e pertanto, perderesti anche il diritto di rientrare nel precedente ente pubblico.



E la struttura di provenienza potrebbe ugualmente reinserirmi subito?
Grazie mille

RISPOSTA

Assolutamente no.
Potrai essere reinserita, a domanda, soltanto dopo aver regolarmente comunicato il tuo recesso alla ASL, decorsi i primi due mesi di prova.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

4 - Conservazione posto in part time durante il periodo di prova presso altra amministrazione





L'argomento è l'avvalersi della conservazione del posto durante il periodo di prova.
Sono ex dipendente di amministrazione centrale (Ministero) a tempo indeterminato ed a seguito di concorso ho preso servizio presso un altro ente pubblico, in prova, per la quale ho ricevuto il decreto di assenso ad avvalermi della conservazione del posto da parte dell'amministrazione di precedente appartenenza. Presso quest'ultima, il contratto in essere era in regime di part-time verticale.

RISPOSTA

Era un contratto di lavoro part time “ab origine”, oppure a seguito di una tua successiva richiesta di riduzione dell'orario di lavoro?



Intendo rientrare, per motivi personali, presso la precedente amministrazione interrompendo il periodo di prova o comunque alla fine dello stesso. Secondo varie interpretazioni ARAN che ho rinvenuto in rete, il regime di conservazione del posto implica, stando a quanto ho compreso, che il rapporto di lavoro si è comunque interrotto con la presa di servizio presso il nuovo ente, e che l'eventuale rientro in servizio per conservazione del posto comporta la stipula di un nuovo contratto con la precedente amministrazione (mi correggerete qualora non fosse così).

RISPOSTA

Esatto, confermo in pieno quello che hai scritto.



Il quesito specifico è, nell'interpretazione autentica dell'art 19 comma 10 del ccnl ministeri – funzioni centrali (comma 10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza), se ho il diritto di rientrare in servizio stipulando un nuovo contratto direttamente nel precedente regime di part-time verticale (che è la mia assoluta necessità), che era il regime vigente al momento dell'uscita dall'amministrazione, oppure se l'amministrazione dovrà/potrà, discrezionalmente, d'imperio o per prassi, stipulare per forza un contratto a tempo pieno, lasciando al dipendente la possibilità di avanzare una nuova richiesta di part time, che allo stato attuale verrebbe difficilmente accettata ed è una situazione che vorrei evitare.

RISPOSTA

In caso di rientro a domanda, durante oppure al termine del periodo di prova, avrai la garanzia di tornare nella stessa Area (istruttori, funzionario, ex C, ex D etc etc), nello stesso profilo professionale (istruttore amministrativo, istruttore tecnico etc etc) e con lo stesso differenziale economico di professionalità di provenienza (se hai fatto progressioni orizzontali, ad esempio da D1 a D2, tornerai come D2).
Nessuna garanzia invece di tornare part time, se sei stato assunto originariamente a tempo pieno. Fermo restando la possibilità di chiedere un nuovo part time … ma senza garanzia di ottenerlo!



Non comprendo inoltre cosa potrebbe comportare nel mio caso il comma 11 dello stesso art. 19 ovvero: "11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell'amministrazione di appartenenza."
Non ho trovato orientamenti interpretativi ARAN per lo specifico caso. Grazie.

RISPOSTA

Significa che il dipendente che non ha ancora superato il periodo di prova presso il comune alfa, e risulta vincitore presso il comune beta, anche se dovrà fare il periodo di prova presso il comune beta, non avrà diritto alla conservazione del posto in alfa.
Non riguarda la tua fattispecie.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

Articoli correlati