Incompatibilità concorso società partecipata pubblica





Buonasera, chiedo Vs cortese consulenza in merito a quanto specificato di seguito:
- in sede di domanda per la partecipazione ad un concorso di una società partecipata pubblica (bandito circa 4/5 anni fa), il candidato, in buona fede/per svista, non ha dichiarato un requisito che sembrava poter essere escludente alla partecipazione al concorso (in particolare, relativo all'assenza di parentela con soggetti dipendenti della PA - padre impiegato del comune con funzioni di agente di polizia locale);
- la dichiarazione è avvenuta attraverso apposito modulo ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche;
- non sono stati effettuati i controlli del caso dalla Società, il candidato ha successivamente vinto il concorso ed è stato assunto.

RISPOSTA

Il reato di falso ideologico, in sede di autocertificazione mendace, si prescrive in sei anni dalla sua commissione.
Il reato è previsto dal combinato normativo di cui all’art. 483 del codice penale (“falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico”) e dagli artt. 75 e 76 dpr 445 del 2000 (con riguardo alle dichiarazioni sostitutive fornite dai privati in materia di documentazione amministrativa), incriminando la condotta di “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
Si prescrive in sei anni dalla sua commissione, ai sensi dell'articolo 157 del codice penale primo comma: “La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.
Da un punto di vista penale, dovrai attendere altri 12 mesi prima di tirare un sospiro di sollievo …



Cosa potrebbe accadere, anche a distanza di tempo, qualora questa dimenticanza/svista venisse rilevata?

RISPOSTA

Esaminiamo i profili relativi alla validità della tua assunzione: il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede fattispecie di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi tra gli amministratori dell'ente pubblico partecipante ed il consiglio di amministrazione della società partecipata/controllata.
Non sono previste incompatibilità derivanti dalle parentele tra i dipendenti dell'ente partecipante ed i dipendenti della partecipata/controllata.
Nemmeno il testo unico sulle società partecipate/controllate prevede una simile ipotesi di incompatibilità. L'articolo 11 comma 8 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 prevede una fattispecie che non ha nulla a che vedere con la tua situazione:
8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.



C'è un termine per cui non può più essere un problema per il vincitore del concorso?

RISPOSTA

In questo caso non si è mai trattato di un “problema”, considerato che nessuna norma di legge impedisce al figlio di un dipendente di un ente pubblico controllante, di partecipare ad un concorso presso la società partecipata/controllata, a condizione che suo padre non sia in Commissione esaminatrice ovviamente …
Né tanto meno, in questo caso, potrebbe configurarsi una situazione di conflitto d'interessi di cui all'articolo 6 bis della legge n. 241/1990:
Art. 6-bis della legge n. 241/1990. (Conflitto di interessi)
1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Tra l'altro, il bando di concorso sarebbe illegittimo laddove restringesse la partecipazione ad una selezione pubblica, in ragione di situazioni di incompatibilità non previste tassativamente dalla legge.



Inoltre, il fatto che nessuno abbia controllato influisce sulla responsabilità di chi ha errato la dichiarazione?
Grazie per l'attenzione.

RISPOSTA

A mio parere, la validità della graduatoria e della conseguente assunzione del vincitore del concorso è fuori discussione.
Sempre che non vogliamo considerare la tua autocertificazione non corrispondente alla realtà, un falso innocuo, il reato di prescrive tra dodici mesi.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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