Dipendente esonerato dal vincolo di permanenza di 5 anni nella prima sede
La mia compagna è stata assunta come categoria D1 in data 01/05/2019 presso un Comune, a tempo indeterminato; questo risulta una prima assegnazione. Ha poi fatto in questi mesi una procedura di mobilità volontaria, è rimasta in graduatoria, l'hanno chiamata a fine agosto ma il Comune dove lavora ha negato il Nulla Osta, perché hanno fatto forza sul fatto che non sono passati ancora cinque anni dalla prima assegnazione.
Esatto, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, la tua compagna ha sottoscritto il vincolo di permanenza quinquennale presso questo comune.
La prima domanda è la seguente: sebbene il Comune abbia tutto il diritto di negarlo, è però costretto a farlo? Cioè, può comunque rilasciarlo anche prima dei cinque anni?
Confermo: può comunque rilasciarlo anche prima dei cinque anni. Il dipendente può essere esonerato dal vincolo di permanenza di 5 anni nella prima sede di lavoro. Il vincolo di permanenza di 5 anni presso l’ente, previsto dall’art. 3, comma 7-ter del decreto legge n. 80/2021, non opera “qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali. In ragione di ciò, è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza”. Questo il chiarimento fornito dalla Funzione pubblica a un Comune che aveva chiesto al Dipartimento un parere in ordine all’interpretazione della citata disposizione contenuta nell’art. 3 del decreto legge n. 80/2021, che ha imposto ai dipendenti neo assunti presso gli enti locali l’obbligo di permanenza nella stessa sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.
La Funzione pubblica ha rilevato che l’obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione per i vincitori dei concorsi, è finalizzato a garantire che l’allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali dell’ente interessato, che sono state evidenziate nell’atto di programmazione del fabbisogno professionale, con conseguente attivazione delle procedure di reclutamento, con il correlato impegno di risorse finanziarie.
Secondo il Dipartimento della Funzione pubblica, tale obbligo può essere declassato a mera eventualità, qualora per l’amministrazione, una diversa allocazione e distribuzione del personale, sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali.
Pertanto, il vincolo di permanenza esiste ma gli enti possono superarlo laddove lo ritengano non funzionale. In allegato il parere della funzione pubblica.
Sempre la mia compagna è un soggetto di cui alla legge 68/1999 sulla disabilità, e attualmente il Comune dove lavora è sotto di alcune unità. In questo caso a lei potrà comunque essere concesso il nulla osta dopo i cinque anni?
Sì, certo, perché potrà essere sostituita con altri dipendenti in possesso del riconoscimento di cui alla legge n. 68/1999.
Nel caso proponesse un interscambio sempre con una categoria D, può essa NON appartenere ai soggetti di cui alla L. 68/1999?
In teoria sì, fermo restando che il Comune prima di concedere il nulla osta all'interscambio, dovrebbe rendersi adempiente agli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/1999, peraltro assumendo già prima del rilascio del nulla osta, il dipendente che dovrà prendere il posto della tua compagna, ai fini degli adempimenti a tutela delle categorie protette.
Esempio: se il Comune deve avere almeno 3 categorie protette e, al momento ne ha soltanto 2 in organico, dovrà assumerne altre 2, prima di concedere il nulla osta all'interscambio alla tua compagna. Spero di essere stato sufficientemente concreto con il mio esempio.
Oppure sarà costretta a restare in quella sede fino a che il Comune non raggiungerà il numero adeguato di quei soggetti?
E' ovvio che il Comune non potrebbe mai concedere il nulla osta alla tua compagna, in violazione delle norme a tutela delle categorie protette. Mi rifaccio nuovamente al suddetto esempio.
Io sono dipendente categoria D di un Comune a tempo indeterminato. Nel periodo da settembre 2021 ad aprile 2022, sono stato dipendente, sempre D, a tempo indeterminato, presso un altro Comune; ho poi fatto un concorso dal quale mi hanno chiamato e, licenziandomi e facendomi riassumere, sono dipendente di un altro Comune.
In caso di future mobilità, io sono soggetto comunque al vincolo di 5 anni, oppure no, perché comunque ho avuto una prima assegnazione presso un altro ente uguale?
Sei comunque soggetto al vincolo di permanenza quinquennale; non sei pervenuto in mobilità, in questo secondo Comune.
O in questo caso si guarda la tipologia di assunzione, quindi "ex novo" da graduatoria e non con mobilità? Grazie
Esatto, si tratta di un rapporto di lavoro “ex novo”, di una nuova assunzione e non di una cessione di contratto da un Comune all'altro, per mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, oppure per interscambio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
- LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Protocollo N.0103321/2022 del 24/03/202 - Parere del dipartimento della funzione pubblica