Concorsi pubblici assunzioni a tempo determinato PNRR





Sono dipendente di Ente Locale, con contratto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di Istruttore Amministrativo, Cat. C dal 2017. Sono idonea in una graduatoria vigente per avere partecipato ad un concorso pubblico presso Ministero Interno, indetto dalla commissione RIPAM, nell'ambito del PNRR, per profilo di Funzionario (D) a tempo determinato per tre anni.

RISPOSTA

Si tratta di assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato.
Le PPAA titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del Piano le spese per assunzioni di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.
La legge di conversione del decreto-legge n. 146/2021 (mi riferisco alla legge n. 17 dicembre 2021 , n. 215) ha aggiunto all'articolo 12 il comma 1 bis.
All’articolo 12 del decreto fiscale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1 -bis . Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5 -bis dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».



Avrei necessità di sapere se posso richiedere l'aspettativa dal mio attuale lavoro, per tutto il periodo corrispondente alla durata del contratto, ovvero tre anni, dal momento che la normativa vigente (art. 20 del CCNL funzioni locali) sembrerebbe prevedere, per il dipendente a tempo indeterminato vincitore di concorso pubblico, la possibilità di conservare il posto di lavoro solo per un arco temporale pari al periodo di prova presso il nuovo Ente.

RISPOSTA

Confermo.
Non risulta applicabile alla tua fattispecie, l'articolo 20 del CCNL funzioni locali, relativamente all'intero triennio del contratto a tempo determinato.



E' applicabile, nel mio caso, l'art. 23 bis del D.Lgs n. 165/2001 che, come da recenti modifiche, prevede, per tutti i pubblici dipendenti, il collocamento in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti ed organismi pubblici e privati?

RISPOSTA

Sì, è applicabile.
Alla luce delle previsioni dell’art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è possibile concedere al pubblico dipendente l’aspettativa per lo svolgimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione o organizzazione privata.



In tal caso, è necessario il nulla osta da parte del mio datore oppure l'aspettativa opera di diritto?

RISPOSTA

L'applicazione dell'articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego, prevede il necessario nulla osta del datore di lavoro.



A maggior ragione, mi preme sapere se, nel caso, non improbabile, di diniego di nulla osta da parte del mio datore, ci sono delle normative speciali che regolano i concorsi PNRR a cui poter fare riferimento che consentono al dipendente di poter avere l'aspettativa di diritto, a prescindere dal nulla osta. Sembrerebbe che sul punto l'art. 12 del D.L. 146/2021, che ha di recente modificato il TUPI, preveda la possibilità di applicare, fino al 2026, al personale che svolge attività presso le Amministrazioni titolari di progetti PNRR, le normative specifiche che si applicano al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le quali prevedono, in caso di collocamento fuori ruolo, comando, l'obbligatorio rilascio del nulla osta entro 15 gg dalla richiesta.
Attendo un cortese riscontro su tutti i quesiti da me posti.

RISPOSTA

Confermo.
Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per l'anno 2022, ha previsto i collocamenti fuori ruolo obbligatori, disposti secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, spiega ancora la nuova norma, deve essere equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza.
Secondo il decreto fiscale, al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, si applicano fino al 31 dicembre 2026, anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Quest'ultima norma prevede il collocamento fuori ruolo (con rilascio obbligatorio del nulla osta) per i dipendenti pubblici che prestano servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e' equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneita', non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuita'. Il predetto personale e' collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.
Confermo quello che hai scritto nella tua richiesta di consulenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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