Aspettativa attività professionale imprenditoriali del dipendente pubblico
Sono un dipendente pubblico che lavora per il Ministero del Lavoro.
Faccio attività di controllo nell'ambito agroalimentare sulle aziende nella regione Lazio.
Una di queste aziende mi ha fatto una proposta di lavoro … premetto che non avuto rapporti di controllo da circa quattro anni con loro.
RISPOSTA
Se hai sottolineato questo particolare, presumo che tu sia già a conoscenza dell'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), il così detto divieto di pantuflage: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
La norma non è applicabile considerato che non hai avuto rapporti di controllo da circa quattro anni con loro.
Vorrei sapere se posso usufruire di una aspettativa non retribuita anche alla luce della c.d. legge concretezza la legge n. 56/2019 se non erro.
RISPOSTA
Il tuo riferimento normativo è corretto, tuttavia non puoi firmare un contratto di lavoro subordinato, nemmeno durante il periodo di aspettativa; puoi lavorare invece “a partita Iva”.
L’art. 18 della Legge n. 183/2010 (“Collegato Lavoro”), nella versione modificata dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56 (cd. “Legge Concretezza”), prevede, al comma 1, che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.
… per avviare attività professionali e imprenditoriali!
L’aspettativa è concessa dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall’interessato.
Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che nel periodo di aspettativa non si applicano naturalmente le disposizioni in materia di incompatibilità contenute nell’art. 53 del Dlgs. n. 165/2001.
Inoltre vorrei sapere in alternativa quali strumenti ho per accettare questo lavoro ed eventualmente rientrare nella pubblica amministrazione se non dovessi trovare soddisfacente l'esperienza.
Per ora grazie
RISPOSTA
Lo strumento è appunto l'aspettativa di cui all'art. 18 della Legge n. 183/2010.
L'aspettativa potrà essere interrotta soltanto nell'ipotesi in cui dovessero venire meno i presupposti che ne hanno giustificato la concessione, per ragioni oggettive o comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
Temo che una volta chiesta al datore di lavoro l'aspettativa per dodici mesi, dovrai seguire questo nuovo percorso lavorativo per dodici mesi …
Temo inoltre che al tuo rientro al lavoro presso il Ministero, una volta terminata l'aspettativa, il tuo dirigente ti assegnerà mansioni differenti dalle attuali (al fine di evitare potenziali conflitti di interesse), sempre nel rispetto dell'articolo 52 del testo unico pubblico impiego: “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive …“.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 19 giugno 2019, n. 56 Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.
- LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.