Competenza rilascio nulla osta per mobilità volontaria tra enti del dipendente comunale





Egregio avvocato,
Mi chiamo M. R. , attualmente lavoro presso il comune di A. d. F..
Sono stata selezionata per il trasferimento nei ruoli dell'ARPAL Puglia a seguito di mobilità volontaria dall'esterno, con richiesta nulla osta per trasferimento nei ruoli inviata da ARPAL via pec al Comune il giorno 13 novembre.
La Amministrazione Comunale si è dichiarata disponibile al mio trasferimento con decorrenza dalla conclusione di una procedura concorsuale attualmente in atto, e favorevole alla concessione di un periodo di comando, secondo modalità da concordarsi.
ARPAL ha proposto l'attivazione di una convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 con decorrenza dal 15 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023, prevedendo che io svolgerò la mia attività lavorativa presso la Agenzia per un totale di 12 ore settimanali ripartite su n. 2 giorni a settimana; a conclusione di tale periodo mi trasferirò presso l'Agenzia con decorrenza dal 1 aprile 2023.Il Comune non sta inviando risposta a questa proposta e la responsabile dell'ufficio personale del Comune stesso mi ha detto per le vie brevi che la convenzione prevede il passaggio dal Consiglio Comunale ma il nostro ente è attualmente Commissariato.

RISPOSTA

L'approvazione della Convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, è di competenza del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta. La competenza in materia di macro-organizzazione del personale è della Giunta, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 165/2001.
Le competenze del Consiglio Comunale invece, sono tassativamente indicate dall'articolo 42 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000:
Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
La competenza in materia di rilascio del nulla osta alla mobilità volontaria, appartiene al tuo Dirigente – titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001



Ritengo che il mio trasferimento non possa dipendere dal nulla osta del Comune.

RISPOSTA

Per gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Immagino che i dipendenti del tuo Comune siano meno di 100.
Occorre il nulla osta del tuo Dirigente, salvo che il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi preveda un'apposita delibera di giunta.



Possibile che abbia interpretato male io e che il nulla osta non sia più richiesto per partecipare a procedure di mobilità volontaria indette dagli enti locali, ma per il trasferimento del dipendente sì e, quindi, vada richiesto dopo essere risultati vincitori della procedura selettiva?

RISPOSTA

Per gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Immagino che i dipendenti del Comune di appartenenza siano meno di 100.
Occorre il nulla osta alla mobilità, ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del testo unico pubblico impiego attualmente in vigore.



In tal caso come posso fare per far valere il mio diritto al trasferimento nei ruoli dell'agenzia? Se di diritto si può parlare...
Attendo cortese riscontro e distintamente saluto.

RISPOSTA

Non hai alcun diritto.
La convenzione deve essere approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta. Il nulla osta alla mobilità definitiva deve essere rilasciato dal tuo dirigente oppure dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta.
Si tratta di un potere discrezionale dell'Amministrazione civica di appartenenza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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