Criteri progressioni economiche orizzontali enti locali differenziali stipendiali riclassificazione personale
Egr. avvocato sono un istruttore direttivo contabile di un ente locale (un comune di 14.000 abitanti), posizione economica D7.
Mi è sempre stato riferito che una volta raggiunta la posizione economica D7, non sarebbe stato più possibile fare progressioni economiche orizzontali, invece a quanto pare con il nuovo contratto collettivo nazionale funzioni locali 2019 – 2021 che entrerà in vigore a tutti gli effetti dal prossimo 1 aprile 2023, potrò fare ulteriori progressioni.
Potrebbe spiegarmi, con un taglio molto concreto, coma sa fare lei, come saranno le progressioni orizzontali nel prossimo triennio negli enti locali, in considerazione delle previsioni?
E' vero che a seguito della riclassificazione del personale degli enti locali, prevista dalla nuova riclassificazione del personale, sarò collocato nell'Area Funzionari e Elevata Qualificazione, con trattamento stipendiale che congloberà, cristallizzandolo per il futuro, lo stipendio iniziale da posizione economica D1, con i successivi scatti dovuti alle progressioni economiche fino alla posizione D7 e che a questo importo così cristallizzato, potranno sommarsi ulteriori 6 differenziali stipendiali lordi annui di 1600 euro ciascuno (le progressioni orizzontali si chiamano differenziali stipendiali, a seguito dell'entrata in vigore della nuova contrattazione collettiva)?
RISPOSTA
Confermo quello che hai scritto.
E' tutto vero, essendo stato previsto dalla nuova contrattazione collettiva per gli enti locali.
Nei primi mesi dall'anno 2023, si provvederà in automatico alla riclassificazione del personale, all'interno delle nuove aree; a seguito della trasposizione automatica delle precedenti posizioni economico nel nuovo sistema di classificazione,
-il personale di categoria D sarà inquadrato nell'area funzionari e elevata qualificazione
-il personale di categoria C sarà inquadrato nell'area istruttori
-il personale di categoria B sarà inquadrato nell'area operatori esperti
-il personale di categoria A sarà inquadrato nell'area operatori
A seguito del nuovo inquadramento, il trattamento stipendiale risultante dallo stipendio iniziale di ingresso nella categoria (stipendio da D1, tanto per intenderci...) più gli scatti conseguiti con le vecchie progressioni orizzontali, diventeranno un “unicum”, un importo cristallizzato al quale potranno aggiungersi gli ulteriori differenziali stipendiali previsti dalla nuova contrattazione nazionale.
Quanti differenziali stipendiali?
Massimo 5 differenziali stipendiali per tutte le aree tranne quella dei funzionari e elevata qualificazione laddove sono stati previsti 6 differenziali stipendiali.
Quale sarà la misura annua lorda del differenziale stipendiale?
E' indicato nella seguente tabella:
AREA RICLASSIFICAZIONE PERSONALE | MISURA ANNUA LORDA DIFFERENZIALE STIPENDIALE |
---|---|
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE | 1.600 euro (max 6) |
ISTRUTTORI | 750 euro (max 5) |
OPERATORI ESPERTI | 650 euro (max 5) |
OPERATORI | 550 euro (max 5) |
I profili professionali descriveranno il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area, in ragione delle specificità del singolo ente locale (comune, provincia, città metropolitana). Cosa prevede l'articolo 14 del contratto collettivo nazionale funzioni locali triennio 2019 -2021?
Possono essere attribuiti ai dipendenti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio, come indicati nella suddetta tabella.
L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate.
Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4, in sede di contrattazione decentrata presso l'ente locale.
E' inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
Non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva annuale;
Quali sono i criteri alla base della procedura selettiva di area, attivabile annualmente, previa contrattazione decentrata a livello di ente locale?
1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
2) esperienza professionale maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale,
3) ulteriori criteri, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi certificati;
Il punteggio da attribuire a ciascun criterio (consiglio di ragionare sempre in centesimi, per semplificare la procedura selettiva) sarà ponderato in sede di contrattazione decentrata, entro i paletti definiti dalla contrattazione nazionale:
a)alle valutazioni della performance individuali dell'ultimo triennio non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale;
b)all'esperienza maturata (da non confondere con la mera anzianità di servizio) non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.
Cosa dobbiamo intendere per esperienza acquisita, al fine di non identificarla semplicemente con l'anzianità di servizio?
-livello di conoscenza specialistica
-grado di autonomia professionale acquisita
-efficienza nel seguire i procedimenti amministrativi
-capacità di proporre soluzioni innovativa – migliorative
-capacità di prevenire le criticità
-capacità di reperire risorse informatiche
-capacità di problem solving
-propensione al lavoro di squadra
-flessibilità
-motivazione a capacità di coordinamento
Sono previsti inoltre criteri premiali per i dipendenti che non fanno progressioni orizzontali da più di sei anni: in sede di contrattazione decentrata sarà possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto dal candidato al “differenziale stipendiale” all'interno dell'area.
La progressione sarà caratterizzata sempre dal principio di selettività, pertanto potranno beneficiare della stessa, non oltre il 50% dei lavoratori aventi diritto.
Siccome l'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’area, non sarà possibile ovviamente utilizzare quella graduatoria negli anni successivi.
Consiglio di definire in contrattazione decentrata, i criteri di priorità ai quali fare riferimento, in caso di parità di punteggio al termine della procedura selettiva.
Onde evitare conflitti d'interesse relativi alle valutazioni della performance, consiglio nei comuni senza dirigenza, di prevedere un gruppo di valutazione a parte, per il personale dell'area funzionari elevata qualificazione, titolare di posizione organizzativa.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2019 - 2021
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.