Domanda di ricostituzione rapporto di lavoro del docente a tempo indeterminato che si è dimesso per lavorare al ministero degli esteri





Salve, sono una docente di sostegno di scuola media, con più di 10 anni di servizio. A maggio di quest'anno ho superato un concorso al ministero degli esteri e probabilmente chiameranno i vincitori a prendere servizio tra febbraio e marzo del 2023.
I miei quesiti sono i seguenti:
1. Se già nel passato ho usufruito dell'aspettativa delle durata di 6 mesi per lavorare in altre P.A., non posso più usufruirne al fine di effettuare un nuovo periodo di prova presso l'amministrazione suindicata?

RISPOSTA

Attenzione, perché il tuo CCNL prevede all'articolo 30 comma 10, il diritto alla conservazione del posto, durante il periodo di prova presso altra amministrazione, a seguito di assunzione a tempo indeterminato, SOLTANTO per il personale ATA, non per i docenti!
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’amministrazione di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di provenienza.
I docenti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in caso di contratto a tempo determinato presso altra Amministrazione (come nel tuo caso), ma non hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, durante il periodo di prova presso altra amministrazione.
Soltanto il personale ATA ha diritto alla conservazione del posto di lavoro
, durante il periodo di prova presso altra amministrazione, a seguito di assunzione a tempo indeterminato.



2. Qualora non potessi usufruire dell'aspettativa citata al punto 1., dovrei di conseguenza dare le dimissioni da scuola per effettuare il periodo di prova nella nuova P.A.?

RISPOSTA

Sì, devi rassegnare le tue dimissioni, prima di prendere servizio presso la nuova P.A.



3. Se se non ho ancora una data CERTA di assunzione perchè la convocazione non è stata ancora inviata, come faccio a dare il preavviso di 4 mesi previsto per chi ha già 10 anni di ruolo?

RISPOSTA

Non potendo rispettare il preavviso di dimissioni, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca effettuerà una trattenuta dall'ultimo prospetto paga oppure dal TFR, per un importo pari all'indennità di mancato preavviso.
Questo dovrebbe accadere in teoria … nella pratica non accade quasi mai, giacché il dipendente può dimostrare di non essere stato oggettivamente in grado di rispettare il periodo di mancato preavviso, tramite la data di ricevimento della convocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro presso la nuova P.A.



4. Eventualmente se entro i 5 anni volessi rientrare a scuola, è possibile richiedere la RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO?

RISPOSTA

Sì, ma il Ministero dell'Istruzione potrebbe motivatamente rigettare la tua richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro interrotto a causa di dimissioni.
Come indicato dalla sentenza TAR Lombardia 486/2010, l'art. 132, del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nell'indicare i casi in cui è consentito procedere alla riassunzione, ricollega tale eventualità non a un dovere, che ricade sull'amministrazione tutte le volte in cui un dipendente, che ne abbia i requisiti formali, formuli una semplice richiesta in tal senso, bensì a un potere della stessa (una mera facoltà del pubblico datore di lavoro di provvedere come richiesto dall'ex dipendente).
Ai sensi dell’art. 515 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (T.U. Istruzione), al personale docente, educativo, direttivo e ispettivo “si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.
Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore…”
Il Testo Unico degli Impiegati civili dello Stato, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, cui la suddetta norma rinvia, all’art. 132, prevede quanto segue: “L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione. La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale”.



In tal caso verrebbero annullati i 10 anni di servizio e si azzererebbe il punteggio accumulato assieme agli anni di servizio?

RISPOSTA

No.
L'ordinamento giuridico relativo al rapporto di lavoro del docente della scuola pubblica, non prevede questa forma di penalizzazione.



6. Per le dimissioni basta inviare una missiva alla dirigente della scuola e farla protocollare?
Grazie

RISPOSTA

Confermo.
Resto a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

 

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