Richiesta aspettativa per motivi privati ufficiale SPE durante la ferma obbligatoria





Salve, sono un ufficiale della Marina Militare in Spe, a cui scadrà la ferma obbligatoria il prossimo mese di novembre. Se in questo momento decidessi di chiedere aspettativa per motivi personali, tale periodo varrebbe lo stesso ai fini del completamento della ferma, oppure si andrebbe a sommare a quella già prevista? Grazie

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 884 comma 1 del codice dell'ordinamento militare - D. Lgs. 66 del 2010, “l'aspettativa è la posizione di stato del militare temporaneamente esonerato dal servizio per una delle cause previste dal presente codice”.
Il periodo di aspettativa per motivi personali pertanto, non si computa ai fini del completamento della ferma.
Il comma 6 dell'articolo 901 del codice dell'ordinamento militare prevede che il periodo di aspettativa per motivi personali si configuri come una parentesi all'interno della quale non maturano il trattamento di quiescenza, l'indennità di fine servizio e l'avanzamento.
Se non matura nemmeno l'avanzamento, se l'aspettativa è una sospensione dei diritti e del servizio del militare, anche la relativa ferma resterà sospesa, fino al rientro in servizio “attivo” del militare, al termine dell'aspettativa.

L’art. 901 del D. Lgs. 66 del 2010 prevede l’aspettativa per motivi privati:

“1. L’aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell'interessato.
2. L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.
3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio. 6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento”.


A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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