1 - Cancellare della graduatoria concorso vincitore che rinuncia all'assunzione
Egr. avvocato, ho fatto un concorso da istruttore amministrativo presso il mio comune di residenza e sono risultato vincitore.
I posti a concorso erano due e mi sono classificato secondo in graduatoria.
Mi hanno contattato a mezzo pec per la firma del contratto individuale di lavoro tuttavia ho rifiutato l'assunzione, in quanto avevo vinto un concorso da funzionario amministrativo in un comune distante 100 Km dalla mia residenza.
Mi sono reso conto soltanto adesso del disagio e dei costi di fare il pendolare ogni giorno lavorativo, nonché della minima differenza di stipendio tra l'istruttore ed il funzionario amministrativo.
Vorrei dimettermi dal comune dove lavoro attualmente e prendere servizio presso il mio comune di residenza, come istruttore amministrativo, giacché l'Ufficio personale ha programmato lo scorrimento della graduatoria in favore degli idonei.
La mia domanda è la seguente: con la rinuncia all'assunzione sono stato depennato dalla graduatoria da istruttore amministrativo?
Sono cancellato dalla graduatoria di merito, anche in caso di scorrimento in favore degli idonei, nonostante la vigenza biennale della stessa?
In particolare il bando di concorso si limita a stabilire quanto segue: “Il nominato che, in seguito a chiamata, dichiari per iscritto di rinunciare al posto, oppure, pur avendo accettato, non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all’assunzione ”, non già dall’iscrizione nella graduatoria
. A mio parere, in caso di scorrimento della graduatoria, prima di interpellare gli idonei, dovrebbero contattarmi in quanto vincitore non cancellato dalla graduatoria di merito.
Cito a tal proposito la sentenza del TAR Abruzzo pubblicata il 12 aprile 2022, n. 125/2022, allegata alla mia richiesta di consulenza.
Resto in attesa di un suo riscontro.
Confermo, la sentenza del TAR Abruzzo pubblicata il 12 aprile 2022, n. 125/2022 consente ai vincitori di concorso oppure agli idonei in graduatoria, di rinunciare alla proposta di assunzione, senza essere cancellati dalla graduatoria di merito, durante il periodo di efficacia della stessa.
Pertanto in caso di successivo scorrimento, i vincitori rinunciatari dovrebbero essere nuovamente interpellati, avendo diritto di cambiare idea.
La sentenza fa riferimento ad un diritto al ripensamento del vincitore di concorso che rifiuta la proposta di assunzione presso l'ente comunale, con la seguente motivazione: “il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l’interesse della ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all’assunzione l’impedimento all’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei due anni di validità della graduatoria”.
L’essere vincitore di concorso notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare con conseguente ulteriore pregiudizio dell’interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo curriculum.
Depennare - cancellare della graduatoria colui che rinuncia all'invito all'assunzione, è illegittimo in quanto atipico, perché né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all’assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) legge n. 107/2015, che disciplina l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente secondo con il quale: "La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito”).
La decadenza dal diritto all’assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell’art. 1326 del codice civile, come sola inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione (rivolta dall’amministrazione al vincitore, conseguente all’inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria).
Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere.
Confermo pertanto che la tua rinuncia all'assunzione è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non ai successivi scorrimenti, entro il biennio di validità della graduatoria concorsuale (articolo 35 comma 5 ter del decreto legislativo n. 165/2001).
La cancellazione della graduatoria sarebbe illegittima.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Rinuncia del vincitore del concorso non comporta la cancellazione dalla graduatoria
Buon pomeriggio, vorrei avere delle delucidazioni su un aspetto particolarmente controverso.
Ho partecipato ad un concorso della mia Regione per la categoria C come istruttore amministrativo e sono risultato tra i vincitori successivamente alla rinuncia dei primi risultati vincitori.
Allora non sei un vincitore, ma un idoneo, chiamato alla sottoscrizione del contratto di lavoro a seguito di rinuncia dei vincitori.
Volevo chiedervi se una mia eventuale rinuncia comporta la cancellazione dalla graduatoria oppure è prevista la possibilità di restare in graduatoria per eventuali successive rinunce e/o ampliamenti previsti o per utilizzo della medesima graduatoria da parte di altre amministrazioni.
Secondo la sentenza del TAR Abruzzo, L’Aquila, del 12 aprile 2022, n. 125, hai diritto di rimanere in graduatoria, per eventuali successivi assorbimenti oppure per una richiesta di utilizzo da parte di altri enti, sempre ai fini di un'assunzione.
Ho letto una recente sentenza del Tar Abruzzo che prevede la possibilità di restare in graduatoria e il bando del concorso non prevede espressamente una cancellazione dalla graduatoria in caso di rinuncia.
Il TAR Abruzzo, L’Aquila, mediante sentenza 12 aprile 2022, n. 125 evidenzia che è illegittimo il provvedimento del Comune che, a seguito della rinuncia del primo classificato, dispone l'esclusione dalla graduatoria di tale nominativo.
“L’art. 91 del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) dispone che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”, con la conseguenza che coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dalla Sentenza della Corte Costituzionale 25 giugno 2020, n. 126, che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall’art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue. È evidente allora che il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l’interesse della ricorrente, perché fa conseguire alla sua rinuncia all’assunzione, l’impedimento all’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria.
Va aggiunto, inoltre, che l’essere vincitore di concorso notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare con conseguente ulteriore pregiudizio dell’interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo curriculum”.
Eventualmente, come mi devo comportare?
Devi dichiarare di non essere interessato alla proposta di assunzione.
Devo avvisare personalmente la Regione della volontà di restare in graduatoria successivamente alla mia eventuale "prima" rinuncia o questo avverrebbe automaticamente? Grazie per la disponibilità
Saluti
Questo avverrebbe automaticamente, tuttavia a scanso di equivoci, ti consiglio di mettere nero su bianco questa tua volontà di rimanere in graduatoria, sin dal momento della dichiarazione di non interesse all'assunzione.
Non ti costa nulla aggiungere questo periodo, nella pec con la quale comunicherai di non essere interessato, al momento, all'assunzione.
PS. attualmente il periodo di validità della graduatoria è biennale, al contrario della fattispecie di cui alla sentenza del TAR Abruzzo.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
3 - Rinuncia alla proposta assunzione ente pubblico, idoneo rimane in graduatoria per gli scorrimenti successivi
Buongiorno, ho letto su questo sito che in caso di rinuncia all'assunzione da parte di un idoneo, questa non comporta la cancellazione dalla graduatoria, fintanto che essa è valida (che non è scaduta).
E che questa tesi è stata avvalorata dalla sentenza n. 125 da parte del Tar Abruzzo. Con la sola eccezione del Ministero dell'Istruzione che ha sancito per legge la cancellazione dalla graduatoria in caso di rifiuto.
Esatto, considera comunque che il bando di concorso costituisce pur sempre una “lex specialis” e che pertanto potrebbe autonomamente prevedere la cancellazione dalla graduatoria in caso di non accettazione della proposta di assunzione ovvero di mancata presentazione alla firma del contratto di lavoro, senza fornire alcuna giustificazione.
Ti invito sempre a considerare il biennio di validità della graduatoria concorsuale (articolo 35 comma 5 ter del decreto legislativo n. 165/2001).
Quindi tutte le altre amministrazioni pubbliche, a meno che non lo scrivano espressamente nel bando di concorso, non possono cancellare dalla graduatoria un rinunciante perchè sarebbe un atto illegittimo.
Confermo che in caso di successivo scorrimento, i vincitori/idonei rinunciatari dovrebbero essere nuovamente interpellati dalla Pubblica Amministrazione, avendo diritto di cambiare idea.
Siccome io mi trovo in questa situazione proprio in questo momento, vorrei chiedere un ulteriore approfondimento di questo caso. Probabilmente dovrò rinunciare alla chiamata in uno scorrimento graduatoria perchè mi assegneranno una sede lontana dalla mia città e non sono nelle condizioni di poter accettare.
La mia domanda è: dando per certo che, per quanto esposto sopra, ho il diritto di restare in graduatoria per una futura chiamata, cosa succederà al prossimo eventuale scorrimento? L'ente partirà dalla mia posizione (o da quella di altri eventuali rinunciatari di questa chiamata) oppure dovrà prima contattare quelli che vengono dopo e solo una volta completata la graduatoria ripartire da me?
L'ente dovrà ripercorrere la graduatoria dal primo idoneo non vincitore che abbia in precedenza rinunciato all'assunzione, all'ultimo idoneo in graduatoria.
Confermo che l'ente ripartirà dalla tua posizione ovvero da quella di altri eventuali rinunciatari di questa chiamata.
In poche parole, verrò messo all'ultimo posto della graduatoria o resto alla posizione originaria?
Rimarrai nella posizione originaria, con un diritto all'assunzione “superiore” rispetto all'idoneo che si è collocato più in basso di te, in graduatoria.
Faccio un esempio numerico: sono in posizione 2000 (di 8000 totali in graduatoria) e adesso stanno scorrendo fino alla posizione 3500. Io rinuncio e voglio restare in graduatoria. Ci sarà successivamente un altro scorrimento in cui chiamano dal n. 3501 fino al n. 7000. Cosa succede?
Chiamano prima me che sono n. 2000 oppure partono dal n. 3501 e solo dopo che è terminata la graduatoria ricominciano da me? Spero di essere stato chiaro nell'esposizione del mio quesito. Grazie
Chiameranno con precedenza te, in quanto sei alla posizione n. 2000 in graduatoria.
Né la sentenza del TAR L'Aquila né le norme di legge prevedono questo meccanismo che ti taglierebbe fuori fino all'esaurimento della graduatoria, per poi “tornare indietro” con le proposte assunzionali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.