Telecamere di sicurezza nella piscina della SPA e nella cabina massaggio
Buongiorno, avrei necessità di capire se è possibile effettuare videosorveglianza in una SPA (non esclusiva) e nello specifico puntando le telecamere sulla piscina ed escludendo pertanto le zone ove sarebbe possibile captare nudità quali sauna,bagno turco,docce,spogliatoi e zona relax.
Sì, perché le telecamere non riprenderanno nudità e soprattutto perché avranno una finalità di sicurezza del patrimonio della SPA, oltre al fatto che le immagini saranno cancellate dopo 24 ore.
Le telecamere dovranno essere segnalate con apposito cartello, come previsto dal regolamento europeo sulla privacy GDPR.
Ricordo il principale referente normativo della presente consulenza, ossia l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori:
ART. 4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La presenza delle telecamere sarebbe ovviamente segnalata da cartello posto ai sensi art. 13 GDPR e corredato di informativa estesa e sarebbe finalizzata a tutelare l'incolumità dei clienti.
La motivazione non può essere l'incolumità dei clienti, ma soltanto la sicurezza del patrimonio aziendale (ad esempio impedire gli atti vandalici) oppure esigenze organizzative e produttive ovvero la sicurezza del lavoro.
Si tratta delle motivazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, ossia lo Statuto dei Lavoratori.
Oltre a questo, mi chiedevo se fosse possibile collocare, sempre nella medesima SPA, una videocamera anche nella cabina massaggio, previo accordo sindacale, segnalata e finalizzata a tutelare le dipendenti da eventuali molestie da parte di clienti poco rispettosi.
Assolutamente no.
La finalità di una telecamera di sicurezza, all'interno di un'azienda, non è la prevenzione o l'accertamento dei reati che invece competono soltanto agli organi di polizia giudiziaria. Tra l'altro, il reato di molestie, ma anche il reato di violenza sessuale (ad esempio il cliente che “tocca” la massaggiatrice senza il suo consenso), sono perseguibili a querela della parte offesa, ossia a querela della massaggiatrice che è stata molestata dal cliente contro la sua volontà.
Le immagini di questa telecamera sarebbero visibili solo dalle autorità di polizia e dal Responsabile esterno del trattamento in caso di illecito e cancellate dopo 24 ore. Grazie
Assolutamente no!
Si tratta di reati perseguibili a querela di parte.
La massaggiatrice “toccata” dal cliente, potrebbe anche decidere di non sporgere querela per violenza sessuale, ad esempio perché se lo sapesse il suo fidanzato, per gelosia, non la lascerebbe lavorare più in questa SPA e lei non saprebbe di cosa vivere!
Il datore di lavoro non può mettere in azienda telecamere per finalità di polizia giudiziaria, nemmeno con il consenso dei sindacati, a maggior ragione se si tratta di reati perseguibili a querela di parte, come le molestie e la violenza sessuale.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.