Riserva dei posti nei concorsi per dirigente comunale
Egr. avvocato, le chiedo una consulenza in materia di riserva dei posti nei concorsi per dirigente comunale, prevista dall'articolo 28, comma 1-bis del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”.
Nel Comune dove presto servizio attualmente con qualifica dirigenziale a termine (incarico fiduciario), ho vinto due selezioni pubbliche da Dirigente dell'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del testo unico enti locali – decreto legislativo n. 267/2000.
A seguito del primo incarico dirigenziale a termine, ottenuto con la precedente amministrazione, sono stato dirigente per due anni, prima che il Sindaco rassegnasse le dimissioni e, di conseguenza, avesse termine il mio incarico di natura fiduciaria.
Con la nuova amministrazione comunale, insediatasi a seguito delle elezioni amministrative del 2019, sono stato dirigente per circa 4 anni, tuttavia a giugno dell'anno prossimo, il mio incarico avrà termine per la scadenza del mandato elettorale dell'attuale amministrazione.
Nel programma delle assunzioni contenuto nel PIAO, è stato previsto un concorso da dirigente a tempo indeterminato per l'ufficio tecnico (area governo del territorio), per due posti, da espletarsi entro la fine dell'anno 2023.
È possibile prevedere la riserva per interni di uno dei due posti a concorso da dirigente, affinché possa ambire ad un posto da dirigente a tempo indeterminato?
Cosa prevede il decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, a tal proposito?
Prevede una stabilizzazione dei dirigenti comunali a termine?
Con la recente normativa, contenuta nel decreto – legge da te citato, i Comuni possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50% da destinare al personale
a)che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica (si tratta di coloro che hanno ricevuto un incarico dirigenziale a termine, ai sensi dell'articolo 110 del testo unico enti locali)
b)nonché al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo (si tratta dei funzionari e delle elevate qualificazioni già assunte a tempo indeterminato da almeno 36 mesi, che ambiscono a fare il salto di qualità diventando dirigenti della dotazione organica dell'ente).
Tanto premesso, se l'amministrazione comunale lo vorrà, potrà modificare il piano assunzionale, prevedendo la riserva di un posto da dirigente, per coloro che rispecchiano di requisiti sinteticamente indicati nelle suddette lettere a) e b).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- DECRETO-LEGGE 22 giugno 2023, n. 75 Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.