Divieto monetizzazione delle ferie del dipendente pubblico cessato per dimissioni volontarie





Egr. avvocato, vorrei sottoporre alla sua attenzione una consulenza in materia di ambito di operatività del divieto di monetizzazione delle ferie del dipendente pubblico cessato (per dimissioni volontarie, per collocamento a riposo etc etc).
Sono una posizione organizzativa in un piccolo comune di 10.000 abitanti, senza dirigenza. Sono un funzionario responsabile del settore personale affari generali.
Un mio ex collaboratore (istruttore contabile) si è dimesso, dovendo prendere servizio presso un altro ente, una società privata partecipata dalla pubblica amministrazione, senza godere di 30 giorni di ferie, alcuni di essi in conto anno 2022.
La mia domanda è la seguente: il mio ex collaboratore ha presentato una nota al protocollo, a mezzo pec, chiedendo la monetizzazione dei 30 giorni di ferie non goduti, poiché il suo responsabile non avrebbe consentito al dipendente di usufruire degli stessi.
Mi chiedo se in questo caso, si deve procedere alla liquidazione delle ferie non godute e se, in caso di ricorso al giudice del lavoro, questo lavoratore dipendente riuscirebbe ad ottenere una sentenza favorevole.
Resto in attesa di un suo riscontro.
Distinti saluti.

RISPOSTA

Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, il divieto di monetizzazione delle ferie, opera esclusivamente quando il mancato godimento delle stesse è per causa imputabile al lavoratore.

Cosa dobbiamo intendere per causa imputabile al lavoratore?

Secondo il parere del Consiglio di Stato, sezione I, 3 luglio 2023, n. 982, “Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute spetta solo quando sia certo che la loro mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia ad esso comunque imputabile (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30 marzo 2022, n. 2349, sez. IV, sentenza 13 marzo 2018, n. 1580, sez. III, sentenza 17 maggio 2018, n. 2956.

Il parere è stato emesso all'interno di un procedimento attivato da un carabiniere in congedo, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; era stato impugnato per motivi di legittimità, il provvedimento con cui la p.a. gli aveva negato la monetizzazione delle ferie non godute. Tuttavia il datore di lavoro P.A. aveva invitato il ricorrente a presentare la domanda di ferie, tuttavia il carabiniere non aveva provveduto in tal senso.

Se il tuo ex collaboratore ha avuto la possibilità di fruire delle ferie, in assenza di una indicazione di senso contrario proveniente dal datore di lavoro), risulta applicabile il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

Questo divieto è operativo ogniqualvolta il dipendente pubblico cessato non abbia fatto espressa richiesta delle ferie.
Il divieto non opera quando invece il dipendente pubblico cessato (dimissionario o pensionato) abbia fatto regolarmente richiesta di ferie, ma questa richiesta è stata respinta per ragioni di servizio, dal dirigente o dal titolare di posizione organizzativa (nei comuni senza dirigenza).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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