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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
2 Consulenze:
1 - Aspettativa retribuita per dottorato di ricerca dipendente pubblico nel periodo di prova
Salve, di seguito il mio quesito.
Sono in aspettativa senza assegni presso un'amministrazione pubblica italiana (Regione) per svolgere il periodo di prova presso un'altra amministrazione pubblica italiana (Ministero).
Contemporaneamente, sto svolgendo un dottorato di ricerca presso una Università pubblica italiana (senza borsa). Posso richiedere al Ministero il congedo per dottorato (aspettativa retribuita per dottorato di ricerca) durante lo svolgimento del periodo di prova (quindi a periodo di prova non ultimato)?
RISPOSTA
Sì, perché il dipendente pubblico del Ministero, durante il periodo di prova, è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti.
I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della L. n. 476/1984 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge n. 398/1989, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Il congedo straordinario per dottorato di ricerca per i dipendenti pubblici è previsto dall’art. 2 della Legge n. 476 del 13.8.1984, così come modificato ed integrato dall’art. 52, comma 57, della Legge n. 488 del 28.12.2001, dall’art. 19, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010 e dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 119 del 18.7.2011: “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio dell’Amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”.
La tua richiesta di aspettativa potrebbe essere rigettata per esigenze di servizio dell'Amministrazione di appartenenza.
Se mi venisse concessa questa possibilità, dato che per la determinazione del termine del periodo di prova è considerato il solo servizio effettivamente prestato, chiedo se il termine del periodo di prova slitterebbe fino alla cessazione dell'aspettativa per dottorato, con conseguente "congelamento" della posizione presso la Regione.
RISPOSTA
Esatto, periodo di prova slitterebbe fino alla cessazione dell'aspettativa per dottorato, con conseguente "congelamento" della posizione presso la Regione.
Chiedo inoltre se la mia richiesta di aspettativa per dottorato durante lo svolgimento del periodo presso il Ministero di prova sia legittimo o meno.
Ringrazio e porgo cordiali saluti
RISPOSTA
È pienamente legittima, tuttavia è molto probabile che il Ministero la rigetterà per esigenze di servizio molto evidenti, ossia una posizione in dotazione organica che resterebbe “appesa” ad un periodo di prova non concluso. Quando avrai terminato il dottorato e riprenderai il periodo di prova, l'efficacia della graduatoria sarà terminata.
In quel momento, se non dovessi superare il periodo di prova, non potrebbero nemmeno scorrere la tua graduatoria concorsuale!
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Dipendente pubblico ha facoltà ma non l'obbligo di chiedere l'aspettativa per il dottorato, diritto a conservare il trattamento economico
Salve, sono un dipendente pubblico (funzionario ente locale) da ormai 3 anni e sto pensando di fare un dottorato in Italia o all'estero in modalità telematica. Posta la possibilità di chiedere l'aspettativa (con mantenimento dello stipendio o percezione di una borsa di studio), vorrei sapere se la richiesta di aspettativa è di per se obbligatoria oppure se posso frequentare un dottorato in Italia o all'estero in modalità telematica continuando a lavorare regolarmente per la pubblica amministrazione.
Grazie.
RISPOSTA
Si tratta pur sempre di una facoltà.
La possibilità di congedo è stata introdotta con la legge n. 476 del 13 agosto 1984, a cui è stato aggiunto, con la legge n. 448/2001, il diritto a conservare il trattamento economico.
Leggiamo allora la versione aggiornata dell'articolo 2 della legge n. 476/1984: “Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato A DOMANDA, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
In teoria, il pubblico dipendente potrebbe anche decidere liberamente di non presentare la domanda di aspettativa durante il dottorato che andrebbe comunque comunicato al proprio datore di lavoro, al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività fuori dall'orario di servizio.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.
- LEGGE 13 agosto 1984, n. 476 Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.