Aspettativa senza assegni dipendente pubblico per impiego presso un'amministrazione straniera





Il quesito relativo al diritto del lavoro che pongo è questo: sono un dipendente a tempo indeterminato di un ente locale di Novara. Alla luce della normativa vigente (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ad esempio) posso inoltrare richieste di impiego presso un'amministrazione straniera (per esempio presso l'amministrazione del Canton Ticino o presso l'amministrazione federale della Confederazione Elvetica) o ciò non è possibile?
Grazie, buona serata

RISPOSTA

Il referente normativo fondamentale è l'articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego – decreto legislativo n. 165/2001:

1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (si tratta del regime delle incompatibilità del pubblico dipendente), i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a), legge n. 56 del 2019)

Salvo motivato diniego per ragioni di servizio, puoi chiedere di essere collocato “in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale”.
Potresti chiedere questa aspettativa anche per lavorare presso un datore di lavoro privato con sede in Svizzera.

Qual è la durata dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23 bis del testo unico pubblico impiego?
Cinque anni rinnovabili per eguale periodo.
Leggiamo il comma 4:

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lettera b), legge n. 56 del 2019)

La durata dell'aspettativa è parametrata alla durata dell'incarico ricevuto dal soggetto estero, sia esso pubblico oppure privato.

Passiamo all'esame del codice di comportamento.

Ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del DPR n. 62/2013 (codice di comportamento dei pubblici dipendenti):

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 81 del 2023)

Poiché il dirigente assume iniziative finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento del personale, la tua richiesta di lavorare all'estero, essendo un'opportunità di crescita professionale per il dipendente, dovrà essere tenuta in debita considerazione e il dirigente potrà rigettarla soltanto per gravi ed evidenti esigenze di servizio.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

 

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