Criteri utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per l'utilizzo di graduatorie degli idonei già approvate da altri Enti
Egr. avvocato, la mia consulenza riguarda la legittimità dei criteri indicati negli appositi regolamenti comunali, per l'utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, ai fini del loro scorrimento e dell'assunzione degli idonei.
Sono infatti idoneo non vincitore, in una graduatoria approvata da un ente comunale per il profilo professionale di istruttore amministrativo – contabile.
Quali sono i criteri generalmente utilizzati per individuare la graduatoria dell'ente al quale rivolgere la richiesta di convenzione ai fini dello scorrimento della stessa?
Come è possibile che sia legittimo sia il criterio della graduatoria più recente che il criterio della graduatoria più antica?
Grazie avvocato per le sue delucidazioni.
RISPOSTA
I criteri generalmente utilizzati dai Comuni e più in generale dalle Pubbliche Amministrazioni, per l'utilizzo di graduatorie già approvate da altri Enti, ai fini del loro scorrimento e dell'assunzione degli idonei, sono i seguenti:
CRITERIO INDIVIDUAZIONE GRADUATORIA | MOTIVAZIONE |
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criterio territoriale | graduatoria dell’ente che ha la sede più vicina (graduatorie di Enti Locali aventi sede nella provincia, regione del comune che intende procedere con le assunzioni); esigenze di celerità procedimentale |
criterio temporale | graduatoria di data anteriore; criterio funzionale all’interesse pubblico ad assumere candidati con una maggiore probabilità di un celere e proficuo inserimento lavorativo, perché le loro competenze professionali sono state oggetto di un accertamento che nel tempo è vicino alla data di assunzione. |
criterio temporale | graduatoria più antica; in modo da assumere coloro che rischiano di non entrare a far parte del comparto pubblico, a causa della validità biennale della graduatoria ex art. 35 comma 5 ter del decreto legislativo n. 165/2001 |
criterio del minore utilizzo della graduatoria | graduatoria che è stata meno utilizzata in relazione al numero di vincitori; si basa sull'assunto che i candidato che si è meglio piazzato in graduatoria, sia più preparato |
criterio dell'analogia | criterio della graduatoria di ente di analoga entità demografica (stesso numero abitati del comune richiedente la convenzione) |
criterio dell'assenza di contenzioso | per evidenti esigenze di certezza del diritto e dei diritti quesiti |
criterio della sorte | sorteggio tra graduatorie della stessa provincia – regione; non è vietato dalle norme di legge, pertanto il regolamento comunale può prevedere anche un sorteggio tra graduatorie in corso di validità |
Questi criteri, pienamente legittimi a condizione che la loro scelta sia congruamente motivata, possono essere utilizzati anche in forma combinata. Una volta operata l’individuazione dell’ente di cui utilizzare la graduatoria, il comune stipula la convenzione per l’utilizzo della graduatoria ai fini dello scorrimento e delle successive assunzioni
Secondo la sentenza del 24 novembre 2023, n. 10080 del Consiglio di Stato, sezione V, relativa all'utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti, è legittimo tanto il criterio della graduatoria più antica quanto quello della graduatoria più recente, a condizione che non sia pregiudicata l’imparzialità dell’azione amministrativa, in modo da rendere le scelte trasparenti: “In caso di pluralità di graduatorie nel medesimo ambito territoriale si seguirà il seguente grado di preferenza: - graduatorie nelle quali risulta presente un numero di idonei (al netto dei collocati) pari almeno al doppio dei posti che si intende ricoprire con la procedura avviata;
- graduatoria più recente, facendo riferimento alla data di approvazione”.
Questi criteri di scelta si collocano nel perimetro del merito dell’azione amministrativa che non è sindacabile da parte del giudice amministrativo (TAR, Consiglio di Stato).
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.