Collocamento disabili legge 68/1999 requisito stato di disoccupazione soltanto all'assunzione pubblica amministrazione





Egr. avvocato sono un disabile che ha diritto al collocamento secondo la legge 68/1999, tuttavia sono occupato presso una società avente ad oggetto l'attività di call center.
Vorrei partecipare ad un concorso pubblico bandito da un ente comunale, riservato alle categorie protette, tuttavia non sono disoccupato.
La mia domanda è la seguente: il requisito dello “stato di disoccupazione” del disabile, tutelato come categoria protetta, deve sussistere al momento dell’assunzione ma non deve sussistere necessariamente, durante la procedura del concorso pubblico, giusto?
E' legittimo il bando di concorso pubblico che prevede quale requisito di partecipazione del candidato disabile, il permanere a tempo indeterminato dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della legge 68/1999, dal momento della domanda di partecipazione al momento dell'assunzione, ossia della firma del contratto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

RISPOSTA

Confermo: i disabili con diritto al collocamento secondo la legge 68/1999 devono risultare disoccupati al momento dell’assunzione, ma non al momento della presentazione della domanda di concorso oppure durante la procedura concorsuale.

Se vincerai il concorso pubblico, ti dimetterai dalla società di call center soltanto al momento della chiamata da parte della pubblica amministrazione. La condizione di disoccupazione del disabile è necessaria ai fini dell’assunzione ma non può essere richiesta prima, alla presentazione della domanda di partecipazione oppure al solo fine di dichiarare idoneo e vincitore un candidato.

Diversamente il disabile non potrebbe conseguire attestazioni di idoneità nei concorsi pubblici, da utilizzare in altri concorsi per titoli ovvero a fini curriculari.
Del resto, leggendo con attenzione gli artt. 8 e 16 della legge 68/1999, il requisito dello “stato di disoccupazione” è comunque, relativo alla fase dell’ ”assunzione” e non a quella del conseguimento dell’idoneità e dell’inserimento utile in graduatoria.

E' illegittimo pertanto il bando di concorso pubblico che prevede quale requisito di partecipazione, il permanere a tempo indeterminato dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della legge 68/1999, poiché tale requisito risulta funzionale soltanto “alla riserva dei posti” di cui all’art. 7, comma 2, della medesima legge.
Si tratta di un'interpretazione coerente con la finalità della legge n. 68/1999 ossia la “promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato” (art. 1, comma 1, legge 68/1999), la quale sarebbe affievolita se il possesso del requisito dello stato di disoccupazione divenisse dipendente dall’imprevedibile durata della procedura concorsuale.
E' quanto statuito dal TAR Sicilia-Palermo, sezione IV, nella sentenza 11 gennaio 2024, n. 96.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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