Validità contratto co.co.co. al soggetto titolare di pensione anticipata di anzianità
Una azienda di commercio al dettaglio vorrebbe assumere con un contratto di co.co.co un soggetto di anni 65 titolare di pensione di anzianità.
In questo caso, non è possibile stipulare un contratto co.co.co., ma soltanto un contratto di lavoro subordinato. Nel caso della pensione anticipata, vige la totale cumulabilità con i redditi di lavoro autonomo e dipendente.
Il Decreto legislativo n. 81/2015 ha infatti previsto, dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione ove si concretizzassero in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo e all'orario di lavoro.
Il contratto di collaborazione è legittimo soltanto nelle seguenti fattispecie:
-per le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;
-per le prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali;
-per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazione alle loro funzioni;
-per le prestazioni rese a fini istituzionali nelle associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal CONI;
-per le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
-per le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 recante disposizioni in materia di attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).
In tutti gli altri casi, il co.co.co. viene giuridicamente attratto nell'area del lavoro subordinato. L'azienda può assumere il pensionato, giacché non potrà fare altro che assumerlo come lavoratore subordinato.
E' possibile stipulate tale forma di contratto anche se tale forma di pensione prevede la cumulabilità con redditi di lavoro dipendente ed autonomo?
No.
Ad ogni modo, il problema è a monte: in questo caso, non è possibile ricorrere al co.co.co., non trattandosi ad esempio di prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali. Se si fosse trattato di prestazioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi professionali, il co.co.co. sarebbe stato attratto nell'area del lavoro autonomo, con emissione di fattura e pertanto sarebbe stato legittimamente sottoscritto dalle parti interessate.
Ci sono dei limiti? Ho letto che tale forma di contratto non si può più fare. Grazie.
Confermo: in questo caso il co.co.co. non è fattibile, in ragione della riforma del lavoro attuata dal Decreto legislativo n. 81/2015.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 367 Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.
- DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.