1 - Progressioni verticali ordinarie e in deroga dipendente comunale istruttore della polizia locale
Buongiorno avvocato, sono istruttore (ex cat.C) della Polizia Locale in servizio presso il mio ente (piccolo comune di 4.800 abitanti) da 7 anni; il Piao attuale prevede il mio solo posto nell'Area Polizia Locale. Non ci sono dirigenti, ma solo due EQ nell Area Finanziaria e Tecnica.
Sono solo diplomato ma ho avuto dal 2021 al 2023 un incarico di P.O. in deroga (Responsabile di Servizio di una convenzione di 5 comuni). Scaduta la convenzione ritornavo alla mia mansione originaria. In pianta organica, la vecchia amministrazione decise di rimpiazzare il fabbisogno organico dell'area Polizia Locale, con altro istruttore per l'ufficio tecnico comunale, lasciandomi da solo come responsabile di servizio.
RISPOSTA
Ok, tutto chiaro, diciamo che si tratta di uno scenario molto ricorrente nei piccoli comuni, dove spesso il sindaco assume la posizione organizzativa del settore polizia locale (essendo la popolazione inferiore a 5000 abitanti).
Premesso per doverosa conoscenza quanto precede, in poche parole, se l'Amministrazione entrante volesse "farmi diventare funzionario"
RISPOSTA
Deve inserire nel PIAO le progressioni verticali ordinarie (art. 52 comma 1 bis Dlgs 165/2001) oppure le progressioni verticali in deroga (progressioni in deroga, previste dalla contrattazione collettiva fino al 31/12/2026, nel caso in cui tu non abbia il titolo di studio necessario dall'esterno per diventare funzionario - ex D).
O quanto meno delegarmi formalmente il Servizio poiché allo stato attuale ritengo ingiusto il comportamento dell'amministrazione.
RISPOSTA
Cosa intendi per “delegarti il servizio”?
Una P.O. in deroga per la polizia municipale? Ma ci sono le E.Q. e tu sei un ex C, motivo per cui dovresti fare un'altra convenzione con altri comuni, come quella fatta in precedenza, per avere un'altra EQ in deroga. Il comportamento dell'amministrazione è legale, per quanto possa apparire poco equo …
Ci sarebbe tecnicamente la possibilità, sebbene non sia possibile il discorso del concorso o procedura comparativa (della quale avrei i requisiti).
RISPOSTA
Attenzione, perché se le progressioni verticali in deroga sono finanziate con lo 0,55% del monte salariale del personale non dirigente relativo all’anno 2018 (una voce del fondo per le risorse per il personale) non si applica la regola del 50%!
Anche le progressioni ordinarie possono essere previste in presenza di un unico candidato potenziale, come precisato dal parere della Funzione Pubblica.
Parere in merito alla disciplina normativa sulle progressioni tra aree
Dato che il Comune, date le dimensioni ridotte non permette il discorso della riserva di posti del 50%.
RISPOSTA
Si possono fare sia le progressioni ordinarie che quelle in deroga.
Sono solo io in Pianta organica nella Polizia Locale. Il discorso è trovare un escamotage legale che mi consenta di ritornare alla mia posizione, firmare e decidere autonomamente...se ci fosse la reale necessità dell'amministrazione di premiarmi.
Grazie per quanto possa consigliarmi, dato che ho visto almeno 50 pareri Aran Anci e FP, che dicono tutto e niente... soprattutto relativamente alla riserva del 50% dei posti dall'esterno che penalizzerebbe i piccoli Comuni circa la premialità.
RISPOSTA
Penso che la FP sia stata molto chiara, in materia di progressioni verticali ordinarie:
Parere in merito alla disciplina normativa sulle progressioni tra aree
In materia di progressioni in deroga fino al 31/12/2026, se le amministrazioni utilizzano esclusivamente le risorse previste dall’art. 13, comma 8, del CCNL “in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL”, non devono preoccuparsi di riservare il 50% dei posti all’accesso dall’esterno.
Se invece vogliono effettuare le progressioni in deroga, utilizzando anche (in aggiunta quindi allo 0,55% del monte salari 2018)) le ordinarie risorse destinate alle assunzioni, dovranno in tal caso (e solo in tal caso) “dovranno garantire in misura adeguata l’accesso dall’esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse)” (vedi Corte dei conti, sez. di controllo per la Sicilia, con il recente parere 133/2023, ARAN CFL 208).
Se l'amministrazione lo vorrà, con una semplice modifica del PIAO potrà consentirti di diventare funzionario, magari con una progressione in deroga utilizzato lo 0,55% del monte salari anno 2018, in modo che non possa nemmeno sorgere il benché minimo dubbio circa la legittimità del procedimento.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Progressione verticale in Polizia Locale in assenza del titolo di studio e possibili deroghe
Egregio avvocato, le scrivo per porle un quesito, ad oggi sono inquadrato nella ex cat. C1 (polizia locale da 4 anni in servizio, con precedenti nella Marina Militare) ma sono stato nominato facente funzione elevata qualificazione (D1) dal 01/10/2023.
Purtroppo sono al secondo anno di università quindi, per la scadenza dell'anno (come facente funzione) non riuscirò sicuramente ad ottenere il titolo di studio idoneo al fine di un'eventuale progressione verticale.
RISPOSTA
Al momento, ci sono due tipologie di progressioni.
Abbiamo la progressione ordinaria, per la quale occorre il titolo di studio idoneo per diventare istruttori di vigilanza ex D, prevista dall'articolo 52 bis del testo unico pubblico impiego (procedura comparativa ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001). Leggiamo allora i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 52 del testo unico pubblico impiego:
1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività' svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
E' necessaria la valutazione positiva della performance individuale, per almeno tre anni, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari per eguale periodo.
Ecco invece il referente normativo relativo alle progressioni verticali in deroga, sino al 31 dicembre 2025.
L’art. 13, c. 6 del CCNL Funzioni Locali prevede quanto segue:
“6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.”
Il successivo comma 7 elenca tassativamente i tre criteri di valutazione per i candidati:
1. l’esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;
2. il titolo di studio posseduto;
3. le competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (ad es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.
A ciascun criterio non può essere attribuito un peso inferiore al 20% di quello complessivo”.
Se avessi 10 anni di anzianità come istruttore ex C1 presso ente locale, potresti fare la progressione verticale in deroga, anche senza avere conseguito la laurea.
L'anzianità nella Marina Militare è irrilevante ai nostri fini, quindi hai soltanto 4 anni di anzianità. Occorre aspettare il conseguimento del titolo di studio accademico.
L'amministrazione ha espresso più volte la volontà di aspettare che finisca il mio corso di studi per poi fare un concorso interno da funzionario.
Mi chiedevo, ci sarebbe la possibilità, o qualche deroga in merito nel mio caso cosìcché io possa comunque presentare l'eventuale possibilità di progressione all'amministrazione per poi finire i miei corsi di studi ed avere tutti i titoli del caso?
Grazie mille per la risposta.
RISPOSTA
No.
Gli anni nella Marina Militare sono giuridicamente irrilevanti ai fini della progressione verticale, poiché le Forze Armate sono una categoria del Pubblico impiego non contrattualizzata.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.