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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Deroghe al divieto monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti
Buonasera, sono dipendente a tempo indeterminato presso un ospedale pubblico, ho dato le dimissioni volontarie a seguito di concorso e conseguente chiamata presso altro ospedale più vicino alla mia residenza.
Attualmente ho disponibilità di 15 giorni di ferie che non riuscirò a fare per mancanza di personale e per tempi molto ravvicinati alla cessazione.
Volevo sapere, è mio diritto ricevere il pagamento di queste ferie non godute oppure come mi è stato detto andranno perse?
E se la consuetudine delle PA è quella di farle andare nel calderone, creado un danno ai diritti del lavoratore ed anche una disparità con il settore privato, posso ricorrere in qualche modo?
Grazie
RISPOSTA
L’art. 5, comma 8, della Legge n.135 del 2012 ha stabilito il divieto della monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti.
La monetizzazione delle ferie, eventualmente, potrà ammettersi solo nei ristretti e precisi limiti consentiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con i pareri n. 32937 del 6.8.2012 e n. 40033 dell’8.10.2012, con i quali sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di corretta applicazione delle previsioni del citato art.5, comma 8, della Legge n.135 del 2012.
Secondo il parere della Funzione Pubblica n. 32937 del 6.8.2012, la monetizzazione è consentita soltanto in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio.
Se si tratta di ferie in conto anno 2023, rinviate oltre il 30 giugno dell'anno successivo, per esigenze di servizio, con provvedimento adottato dal tuo dirigente, puoi chiedere la monetizzazione delle ferie. Se si tratta di ferie in conto anno 2024, oppure di ferie in conto anno 2023, tuttavia mai rinviate ufficialmente all'anno successivo con disposizione datoriale del datore di lavoro, le ferie andranno perse.
Secondo il parere della Funzione Pubblica n. 40033 dell’8.10.2012, la monetizzazione delle ferie è consentita soltanto quando l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al comportamento del dipendente, come nel caso di morte, malattia, infortunio, recesso dal rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità fisica all'impiego; in questo caso tuttavia, il recesso dal rapporto di lavoro è dovuto a dimissioni volontarie del dipendente.
La consuetudine delle PA è quella di farle andare nel calderone?
Ma infatti se si tratta di ferie degli anni passati, la cui fruizione è stata richiesta dal dipendente, tuttavia il dirigente ha adottato un provvedimento di rinvio all'anno successivo, in tal caso la monetizzazione delle ferie, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe legittima.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Parere della Funzione Pubblica n. 40033 dell’8.10.2012
- Parere della Funzione Pubblica n. 32937 del 6.8.2012
- LEGGE 7 agosto 2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.