Sostituzioni di medicina generale incompatibilità del medico che frequenta il corso di medicina generale





Buonasera sono un medico ospedaliero in aspettativa non retribuita per frequentare il corso di medicina generale dal quale percepisco una borsa di studio volevo sapere se posso fare sostituzioni di medicina generale.
Grazie

RISPOSTA

Ti è stata concessa l'aspettativa senza assegni, per la frequenza di un corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del D.M. Salute 7 marzo 2006 e dell'articolo 24 comma 4 del decreto legislativo n. 368/99.

L’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 368/99 il quale prevede quanto segue: “…il medico iscritto ai corsi di cui al comma 1, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

L’art. 11, comma 6, del D.M. della Salute 7 marzo 2006 prevede quanto segue: “…il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza…”.

L'articolo 24 comma 2 del D.Lgs. 368/99 prevede quanto segue: “Il corso - de quo - comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, approvato ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 502/1992, prevede la seguente incompatibilità relativa alle sostituzioni di medicina generale: è incompatibile per le sostituzioni di medicina generale, colui che “sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia (“I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turisticaLegge 28 dicembre 2001, n.448 – art. 19 comma 11).

In sintesi, la risposta alla tua domanda è negativa, con una sola eccezione: è ammessa la sostituzione di medicina generale, “solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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