1 - Superminimo non è riassorbibile in assenza di indicazioni contrattuali contratto collettivo nazionale





Buongiorno,
Sono un operaio metalmeccanico p.m.i., con contratto collettivo nazionale di lavoro piccola media industria metalmeccanica; a giugno 2024 la mia azienda mi ha assorbito il 50% dell'aumento contrattuale che teneva conto della forte inflazione 2023/24.

RISPOSTA

Vediamo se ho capito bene.
Nel tuo contratto di lavoro/lettera di assunzione è stato previsto un superminimo.
Il rinnovo contrattuale è stato assorbito nella misura del 50%, da questo precedente superminimo.



Sottolineo azienda in forte espansione e fatturato con incrementi annuali fino 20/25%, crescita negli ultimo 10 anni del 2500%.

RISPOSTA

Questo particolare è giuridicamente irrilevante ai fini della presente consulenza.



La domanda è la seguente :
nella mia lettera di assunzione il superminimo

RISPOSTA

Un attimo, vorrei capire meglio ...
Nel tuo contratto di lavoro/lettera di assunzione è stato previsto un superminimo, senza specificare se si tratti di superminimo assorbibile oppure non assorbibile ? oppure non è stato nemmeno previsto un superminimo?!



Non è menzionato però è presente assorbibile fin dalla prima busta paga, posso impugnare la scelta dell'azienda fatta a prescindere senza che ci siano condizioni o presupposti che supportino tale azione.
Saluti

RISPOSTA

Leggiamo cosa prevede il tuo contratto collettivo nazionale di lavoro:
Art.27 CCNL piccola media industria metalmeccanica – Assorbimenti
1. A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di merito o professionalità, tali aumenti non sono riassorbibili. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all’atto della loro concessione.

IN SINTESI
-Il generale, il superminimo non è riassorbibile.

-Il superminimo non è mai assorbibile, se concesso nel semestre precedente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro

-Il superminimo è assorbibile, se tale è stato previsto al momento della sua concessione ovvero sulla base del contratto collettivo decentrato, stipulato a livello aziendale.

A mio parere, nel tuo caso si tratta di superminimo collettivo, per tutti i dipendenti, previsto in sede di contratto collettivo decentrato, stipulato a livello aziendale.
Cosa hanno stipulato i rappresentati sindacali aziendali (RSA)?
Assorbibile oppure no?
Posso esaminare la busta paga?
Posso esaminare la prima e l'ultima busta paga, in modo tale da capire la natura di questo superminimo?
A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.

2 - Superminimo non assorbibile: come difendere il tuo diritto in caso di aumento di livello





Ciao, ho da poco ottenuto un aumento di livello con la mia azienda (da III a II nel CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi , con 14 mensilità).
Lavoro in azienda dal 2015 (anche se non influente faccio notare che l'azienda è in crescita costante) e da settembre 2021, come aumento sulla paga base, mi era stato accordato un superminimo a fronte di una richiesta di aumento sullo stipendio base, in contemporanea all'aumento di livello da IV a III.

RISPOSTA

Immagino che nel momento in cui ti hanno accordato il superminimo, il datore di lavoro non abbia specificato se si tratta di un superminimo assorbibile oppure non assorbibile.



Nelle buste paga emesse sino a dicembre 2023, tale voce risultava in una casella con la dicitura "SUPERMINIMO" (lo specifico perché, a parte, erano presenti anche altre due caselle denominate SUPERMINIMO A. e SUPERMINIMO X, ovviamente non popolate da alcuna cifra).

RISPOSTA

Sicuramente per SUPERMINIMO A., dobbiamo intendere il superminimo assorbibile, pertanto il datore di lavoro, con la compilazione della busta paga, esclude che si tratti di superminimo assorbibile, giacché in corrispondenza della casella SUPERMINIMO A., leggiamo valore 0!
Quella busta paga fa prova contro l'imprenditore.



In fase di emissione, non mi è mai stato detto che questo extra sarebbe stato assorbibile (e non mi è stato mai inviato nulla per iscritto o richiesto di firmare documenti a riguardo, o anche solo accennato a voce che sarebbe stato assorbibile con aumenti futuri di livello). Inoltre era stato concordemente accettato sia dai manager che dal responsabile HR perché, per le mie mansioni, ho fatto sempre anche oltre, senza guardare orari o ruoli.

RISPOSTA

Immagino che prima di scrivere la tua richiesta di consulenza, tu abbia letto le consulenze che abbiamo pubblicato sul nostro sito web.
In questo caso, il superminimo è “non assorbibile”, in quanto è stato concesso in correlazione alle tue specifiche mansioni ed alla tua professionalità.
Non è assorbibile perché è stato concesso in quanto l’adempimento contrattuale del lavoratore beneficiario è stato particolarmente performante, in ossequio alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7685 del 27.03.2013: “il superminimo non è ritenuto assoggettato all’assorbimento nel caso in cui le parti gli abbiano attribuito la natura di compenso speciale, in quanto strettamente collegato a particolari meriti, ovvero a speciali qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal lavoratore dipendente”.



È stato considerato come un bonus premiale visto il lavoro che ho sempre fatto e continuo a fare.

RISPOSTA

Questo è un particolare decisivo ai fini della presente consulenza.
Si tratta di superminimo non assorbibile.



Ora, a ridosso del nuovo aumento di livello (partito da giugno 2024 ma di cui abbiamo iniziato a discutere con il capo del personale da ottobre 2023), trovo in busta paga che sotto la dicitura SUPERMINIMO siamo scesi di circa il 50%.
Premetto che da qualche mese (gennaio 2024) hanno cambiato software per le buste paga e che non vi è più la distinzione di più caselle tra i tipi di SUPERMINIMO (come avrete notato nella precedente busta paga era indicata una casella SUPERMINIMO A).

RISPOSTA

Ricapitoliamo le regole generali in materia di superminimo: il superminimo è assorbibile, se tale è stato previsto al momento della sua concessione da parte del datore di lavoro ovvero sulla base del contratto collettivo decentrato integrativo, adottato a livello aziendale.



Ovviamente la cosa non mi va giù, anche perché in fase di contrattazione per l'aumento mi è stato detto chiaramente che sarebbe stato senza assorbimenti, visto che mi è stato negato un aumento di RAL esplicito, che avevo richiesto oltre all'aumento di stipendio, giustificandolo con il fatto che non avrebbero però assorbito nulla e che quindi, a conti fatti, avrei ottenuto al momento un buon risultato e che della RAL - in quanto tale - ne avremmo potuto discutere tra qualche mese.

RISPOSTA

Leggiamo il tuo contratto collettivo nazionale di lavoro, articolo 27:
Art.27 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi – Assorbimenti
1. A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di merito o professionalità, tali aumenti non sono riassorbibili. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.
2. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all’atto della loro concessione.



Ora sono nella condizione di dover andare a discutere con il capo del personale e vorrei capire se ho gli strumenti per fargli capire che tale assorbimento è ingiusto e che devono ripristinare la situazione precedente.

RISPOSTA

Lo strumento del CCNL commercio innanzitutto …
Lo strumento della funzione di premialità, correlata alla concessione del superminimo. Lo strumento di una precedente busta paga che per diversi mesi, ha indicato valore zero in corrispondenza della casella SUPERMINIMO A.



Vorrei capire cosa dire in merito e se posso richiedere oltre al ripristino del 100% di superminimo anche il rimborso delle mensilità già decurtate dalla busta paga.
Grazie in anticipo per la cortese risposta.

RISPOSTA

Ne hai pieno diritto, stante la chiarezza ed evidenza della tua particolare fattispecie.
Ti invito a procedere con una diffida scritta al datore di lavoro e con ricorso al tribunale civile – giudice del lavoro, per il recupero di quanto illecitamente trattenuto.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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