Impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione dalla graduatoria concorso pubblico
Salve in merito alla cancellazione di idonei dalla graduatoria di un concorso pubblico per un ente locale, ho letto le Vs indicazioni, tuttavia sono stato chiamato a scorrimento da una graduatoria nella quale non ho potuto accettare per via di un mio trasferimento domiciliare e avendo due bambini piccoli (mandando pec di riscontro chiarendo quanto prima scritto e chiedendo di non essere cancellato dalla graduatoria). Tuttavia l'ufficio delle risorse umane dell'azienda pubblica presso la quale avevo fatto il concorso mi ha depennato.
RISPOSTA
Hai controllato il bando di concorso?
Il bando di concorso potrebbe prevedere espressamente una clausola per cui in caso di mancata accettazione della proposta di assunzione, si decade dalla graduatoria.
La possibilità di mantenere la propria collocazione in graduatoria anche in caso di rifiuto della chiamata da parte dell’ente titolare della stessa, è stata oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali.
Sul punto, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non è delineato, e, per questa ragione, sarebbe preliminarmente opportuno per la Pubblica Amministrazione, specificare la modalità di utilizzo delle graduatorie nell’ambito dei bandi di concorso, in qualità di lex specialis della procedura, al fine di evitare di incorrere in possibili contenziosi dall’esito incerto.
Ancora oggi c'è una parte minoritaria di giurisprudenza amministrativa che ritiene in ogni caso che la conseguenza della rinuncia alla chiamata da parte dell’ente titolare della graduatoria per assunzione del ruolo, determini la decadenza del soggetto dalla graduatoria.
Tale scelta poggia sostanzialmente su due considerazioni:
-la condizione di vincitore di concorso pubblico genera un diritto all'assunzione.
Se il vincitore rinuncia all'assunzione, il diritto si considera consumato per "trasferirsi" sul candidato che segue in posizione utile in graduatoria;
− l’art. 17 del vigente d.p.r. 487/1994, al comma 3, così dispone: “Il vincitore o l’idoneo che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla assunzione e dalla graduatoria”.
Qual è l’interpretazione giuridica della locuzione “giustificato motivo”? Secondo la sentenza del Consiglio di Stato del 6 agosto 2015, n. 3870, la congrua motivazione è sussistente se fondata su ragioni serie, gravi ed obiettive che abbiano determinato il comportamento del soggetto: gravi stati di salute, particolari vicende familiare, situazioni particolari che abbiano reso doverosa la decisione di rinunciare all'assunzione.
Sono privi di pregio giuridico i motivi meramente personali, dettati da ragioni di convenienza personale. L’onere della prova ricade in ogni caso sul vincitore di concorso (oppure idoneo).
Nel caso in cui non ci si sia alcuna indicazione nel bando di concorso, la conservazione del posto in graduatoria in caso di rinuncia all’assunzione, potrebbe ottenere un riscontro favorevole soltanto se la rinuncia è fondata su gravi e circostanziate motivazioni, indicate dalla suddetta sentenza del Consiglio di Stato.
Come devo comportarmi in questo caso, visto che c'è stato l'interessamento di un altro ente che chiede la disponibilità della suddetta lista che sarebbe veramente comodo per il sottoscritto in quanto vicino al domicilio. Sono a conoscenza dalla sentenza del tar Abruzzo, purtroppo l'ufficio preposto dell'ente sembrerebbe di no. Cordiali saluti
RISPOSTA
Occorre procedere con ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza (cancellazione) dalla graduatoria ovvero entro 60 giorni dalla conoscenza giuridica della predetta decisione (comunicazione tramite pec, pubblicazione all'albo pretorio etc etc).
È competente il TAR e non il Tribunale del lavoro, perché il rapporto di lavoro non ha avuto ancora origine e soprattutto perché l'interesse giuridico, concreto e attuale, azionato dal ricorrente, è l'interesse alla permanenza in graduatoria.
In materia di impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione dalla graduatoria, sarà competente il TAR ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001:
“4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. In considerazione della giurisprudenza ondivaga in materia, non possiamo garantirti al 100% l'esito favorevole del processo dinanzi al TAR.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.