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- Scritto da Giuseppe BRUNO, Avvocato
Registro elettronico: il dirigente scolastico può imporlo senza la delibera del collegio dei docenti?
Può un Dirigente Scolastico, in assenza di alcuna delibera del Collegio dei Docenti, imporre il Registro Elettronico?
RISPOSTA
No.
Lo stesso Ministro, con una circolare del 11 luglio 2024, indica espressamente che il registro elettronico è una consuetudine diffusa tra i docenti per assegnare compiti a casa, mediante notazione sul registro elettronico.
Lo stesso Ministro dell'Istruzione invita i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione, “a dosare al contempo il ricorso alla tecnologia” nonché a non abbandonare i diari e le agende personali!
Si tratta di una scelta educativa, prima ancora che didattica, di competenza dell'insegnante!
Allego la circolare del Ministro dello scorso mese di luglio.
Si evidenzia come lo stesso, secondo la dirigenza scolastica, dovrebbe essere adottato indistintamente nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.
RISPOSTA
L'adozione indistinta è stata censurata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.
In tal modo non emerge che tra i diversi ordini di scuola vi sono fondamentali differenze e che gli strumenti possono e devono essere diversificati e non appiattiti sulla digitalizzazione selvaggia della scuola. Non emerge nemmeno che, sempre a tale riguardo, esistono scelte didattico - educative delle/degli insegnanti.
RISPOSTA
Spetta all'insegnante ponderare bene l'importanza di dosare la tecnologia, accompagnandola alla buona prassi di aggiornare il diario anziché l'agenda cartacea.
Il Registro Elettronico è uno strumento didattico, non certamente un mero atto amministrativo.
RISPOSTA
Confermo. Non è un atto amministrativo, non essendo mai stato qualificato tale dalla normativa.
Secondo Voi, quanto disposto dal D.S. in relazione alla illegittima e unilaterale adozione del Registro Elettronico ha violato pesantemente le prerogative del COLLEGIO DEI DOCENTI e la libertà di insegnamento?
RISPOSTA
Direi proprio di sì, con evidenza adamantina!
E non impone, altresì, obblighi contrattualmente non previsti?
RISPOSTA
Esatto.
Tutto ciò non rientra nel sinallagma contrattuale dei diritti e dei doveri dell'insegnante. Tra l'altro dovrebbe essere la scuola a fornire la strumentazione informatica ai docenti, per implementare la prassi del registro elettronico.
Quale norma impone all'insegnante di scuola primaria di scrivere quotidianamente quanto insegnato in classe se è prevista la programmazione settimanale (unico ordine di scuola ad avere la programmazione settimanale, servizio obbligatorio 22 + 2)?
RISPOSTA
Ripeto, in questo caso il sinallagma contrattuale del docente prevede una programmazione settimanale, mentre il dirigente scolastico si è inventato un obbligo contrattualmente non previsto, lesivo dell'autonomia didattica dell'insegnante e delle sue legittime scelte educative nei confronti degli alunni!
Articolo 33 della Costituzione: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
Penso di non dover aggiungere altro …
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 33 della Costituzione