Dimissioni insegnante in anno di prova: tempi, preavviso e rientro nell'amministrazione precedente
Buongiorno, sono un neo assunto tempo indeterminato, in anno di prova a scuola come insegnante per la scuola primaria dal 01/09/2024 (scuola pubblica). Da tale data ho anche la conservazione del posto per tutto il periodo di prova (che sono 180 giorni di servizio, però si perfeziona con una prova finale a luglio) ovvero l’intero anno scolastico, fino al 31/08/2025 presso l' università di Pisa, dove ero precedentemente assunto a tempo indeterminato come personale tecnico amministrativo. Dato che sto valutando il rientro presso la mia precedente amministrazione, vorrei sapere se posso dimettermi quando voglio e rientrare subito all'università oppure devo svolgere dei giorni obbligatori o tutto l'anno e se devo dare preavviso o no per le mie dimissioni e rientro al precedente lavoro pubblico. Grazie
RISPOSTA
Le dimissioni sono accettabili anche durante l'anno scolastico, tuttavia ci si può dimettere a patto che sia stata espletata la prova minima (nella presente fattispecie 180 giorni). Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:
• i periodi di ferie;
• i permessi retribuiti e non;
• le assenze per malattia;
• le aspettative;
• i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, salvo i periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
Potresti comunicare le tue dimissioni anche domattina, tuttavia le stesse saranno efficaci soltanto al termine dei 180 giorni di servizio effettivo (così detto periodo di prova minimo).
Ovviamente non dovrai presentarti alla prova finale di luglio, giacché a luglio 2025, i 180 giorni di prova effettiva saranno trascorsi, quindi sarai tornato in servizio presso l'Università di Pisa.
Nel momento in cui presenterai le dimissioni durante il periodo di prova, lo comunicherai a mezzo pec, anche all'Università di Pisa, preannunciando il tuo rientro in servizio, decorsi i 180 giorni di periodo di prova minimo presso la scuola.
Ai sensi della Legge 107/15 articolo 1 comma 116, per il superamento dell’anno di formazione e prova ogni docente neo-assunto deve prestare, nell’anno scolastico in cui ha ricevuto la nomina in ruolo, un servizio effettivo di almeno 180 giorni di cui almeno 120 di attività didattiche.
Con quale preavviso comunicare le dimissioni, fermo restando che dovresti comunque lavorare per 180 giorni effettivi? Per il comparto Istruzione, trova applicazione l’art. 23 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, che fissa i termini del preavviso: “In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
– 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
– 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
– 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni”.
Considerato che devi comunque lavorare 180 giorni effettivi, che siamo a settembre, che il preavviso è pari a due mesi, hai ancora tempo per presentare le dimissioni e per riflettere sulla tua decisione.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.